La certificazione energetica dopo il D L 122-08

Il D. L 122/08 ha abrogato l‘obbligo di allegazione del certificato energetico per gli atti traslaivi previsto dal D Lgs. 192/05.

Per effetto della norma in esame non è più previsto l’obbligo di allegazione del Certificato Energetico a decorrere dal 22 agosto 2008.

La disposizione elimina unicamente l’obbligo di allegazione, mentre nessuna modifica è stata apportata all’obbligo di dotazione della certificazione energetica per:

-          I nuovi edifici costruiti dopo l’8 ottobre 2005;

-          Per gli edifici preesistenti di superficie superiore a 1000 mq

-          Solo dal 1 luglio 2009 per ogni unità immobiliare.

 

Si ricorda inoltre che il Certificato energetico è:

-          Dal 1 gennaio 2008 condizione per il rilascio della abitabilità, e quindi sempre essenziale e non derogabile;

-          È condizione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali per eseguire miglioramenti/ristrutturazioni:

-          Nella finanziaria del 2008 (L. 244/07) è stato inoltre previsto che a decorrere dal 2009 il certificato energetico sia condizione per il rilascio del permesso di costruire.

 

 

Si ritiene quindi che, anche a seguito del DL 122/08, sussista per il venditore l’obbligo di consegnare all’acquirente il relativo certificato al momento del rogito. Si ritiene tuttavia che, in assenza di specifica garanzia circa la prestazione energetica, l’inadempimento di siffatto obbligo non sia di “non scarsa importanza” tale quindi da comportare la risoluzione del contratto.

La modifica della previgente normativa ha fatto nascere l’interrogativo se la consegna del certificato energetico sia derogabile dalle parti per gli edifici anteriori al 2008, soluzione questa che forse è preferibile non ritenere possibile stante i sottesi interessi pubblicistici del D Lgs del 2005. Si ricorda inoltre che la Direttiva UE 2002 prevede che tale documentazione sia messa a disposizione (ossia consegnata) all’acquirente. Si ritiene tuttavia possibile che le parti possano accordarsi per l’assolvimento di detto obbligo anche posteriormente alla data dell’atto.

 

Bisogna sottolineare la circostanza che alcune Regioni hanno provveduto a legiferare in materia (Liguria) prevedendo l’obbligo di allegazione del certificato a pena di nullità.

Esistono in realtà due tipi di certificazioni energetiche:

1)      L’Attestato di qualificazione energetica (A.Q.E.) che svolge il ruolo di strumento di controllo ex post dei limiti energetici (introdotto dal D. Lgs. 311/06);

2)      L’Attestato di Certificazione energetica, disciplinato dal D.Lgs. 192/05, in corso tuttavia di attuazione in attesa dell’emanazione delle linee guida.