Novità 2011 sui Mutui ed altri Contratti Bancari – Cancellazione delle Ipoteche

(D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, modificato dal D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 – 2 gennaio 2011)

 

1) Portabilità dei mutui: Surrogazione

Di seguito il nuovo testo dell’art. 120-quater T.U.B.:

Art. 120-quater. - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità.

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”.

 

Da un punto di vista sostanziale la nuova disciplina non contiene rilevanti cambiamenti.Viene precisato che, mentre per il contratto surrogato questo può avere anche una natura giuridica diversa, il “nuovo” contratto dovrà essere necessariamente un mutuo.

La “gratuità” dell’autenticazione dell’atto di consenso a surrogazione da parte del Notaio (a cui sarà dovuto solo il rimborso delle spese) rimane limitata ai soli mutui per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria del tasso di interesse (mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale entro il 29 gennaio 2009).

 

2) Estinzione Anticipata

Nuovo art. 120 ter:

Art. 120-ter. - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti”.

Anche in tema di estinzione anticipata del mutuo non si rilevano particolari novità rispetto alla previgente disciplina dettata dalla cd. Legge Bersani bis.

Ai sensi dell’ art. 161, comma 7-ter, del t.u.b.:

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente

 

3) Recesso dai contratti a tempo indeterminato

 

Ai sensi dell’art. 120-bis :“Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo

indeterminato senza penalità e senza spese”.

Il riferimento ai “contratti a tempo indeterminato”, anziché ai “contratti di durata” ha lo scopo di eliminare le incertezze sorte sotto la previgente normativa: mentre ad esempio nei contratti di apertura di credito a tempo indeterminato al cliente spetta ex lege ed inderogabilmente la facoltà di recesso a norma dell’art. 120- bis t.u.b., nei contratti aventi un termine di durata (mutui, aperture di credito a tempo determinato) la facoltà di recesso spetta al cliente soltanto se pattuita contrattualmente a norma dell’art. 1373 c.c.

Nel contratto di mutuo tuttavia il diritto di recesso (estinzione anticipata) spetta inderogabilmente nei casi previsti dagli artt. 40 (finanziamenti fondiari) e 120-ter del t.u.b (vedi sopra).

In tutte le altre ipotesi sarà invece possibile pattuire un compenso (penalità, o simile) per l’estinzione anticipata dello stesso.

 

4) Contenuto dei contratti e nullità di protezione

 

Ai sensi dell’art. 117, comma 8, t.u.b., “La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli”.

L ‘art. 127, comma 4, t.u.b., precisa comunque che “Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice” (cd. Nullità di protezione).

 

5) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali

 

L’art. 118, comma 1, distingue ora espressamente tra:

 – contratti di durata a tempo indeterminato, nei quali può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo;

– contratti di durata a tempo determinato, nei quali la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

Anche in questi casi la facoltà di modifica unilaterale debba essere approvata specificamente dal cliente.

Inoltre si evidenzia che:

 - qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi (anziché di trenta giorni, come disposto in precedenza);

 - la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione (quindi è garantito, come minimo, il termine di due mesi di preavviso sopra indicato, in luogo del precedente termine fisso di sessanta giorni).

- rimane ferma la previsione di inefficacia delle variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell’art. 118 t.u.b.

 

Nei mutui e nelle aperture di credito a tempo determinato non possono più essere inserite clausole che prevedano la modifica unilaterale dei tassi di interesse. Inoltre le modifiche unilaterali ai sensi dell’art. 118 non possono comportare l’introduzione di clausole ex novo, ma soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente secondo quanto previsto dall’art. 118 TUB che non contiene più il riferimento all’art. 1341 c.c. (che, secondo la giurisprudenza prevalente, si ritiene inapplicabile all’atto pubblico).

Ll’art. 118 t.u.b. detta una disciplina imperativa, la cui violazione comporta nullità assoluta, a norma dell’art. 1418 c.c. (e specificamente nullità parziale a norma dell’art. 1419 c.c.).

 

6) Spese addebitabili al cliente – Trasparenza

 

L’art. 127 bis disciplina in dettaglio la materia delle spese addebitabili al cliente.

L’art. 120 disciplina invece la decorrenza delle valute e del calcolo degli interessi.

L’art. 128 bis disciplina la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L’art. 119 disciplina le comunicazioni periodiche alla clientela.

 

Ai sensi dell’art. 116 Tub le banche devono rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti; non è più prescritto, a differenza della normativa previgente, che la relativa pubblicità sia eseguita “in ciascun locale aperto al pubblico”.

L’art. 127, comma 3, t.u.b. dispone che le informazioni fornite ai sensi del titolo VI “sono rese almeno in lingua italiana”; ferma restando, evidentemente, la possibilità di renderle “anche” in lingua straniera.

 

7) La cancellazione delle ipoteche

 

Mutuo fondiario: E’ un mutuo ipotecario che ha una durata superiore ai 18 mesi ed è finalizzato all’acquisto/ristrutturazione della prima casa. Ad esso sono applicabili le agevolazioni del DPR 601/73.

 

Novità della novella in tema di cancellazione delle ipoteche è l’abrogazione espressa delle norme del D.Lgs. 7/2007 riguardante la cancellazione semplificata (cd. Bersani bis), ed un diverso ambito di applicazione della cd. procedura semplificata, riservata ai soli mutui fondiari.

 

La materia è infatti oggi disciplinata dal nuovo art. 40 bis del TUB, la cui applicazione- si ripete e salvo successivi interventi normativi -  è riservata ai soli mutui fondiari:

Art. 40-bis. - Cancellazione delle ipoteche.

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile,

l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.

2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e

trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.

3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica

all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.

5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti”.

 

La normativa prevede inoltre il divieto di addebito al cliente di spese ed oneri di qualsiasi natura, con previsione di sanzioni pecuniarie a carico dei dipendenti bancari inadempienti.

 

Diritto Transitorio e Cancellazione d’ufficio

 

Questione di diritto transitorio consiste nello stabilire cosa avvenga quando l’estinzione del mutuo (non fondiario), e/o la comunicazione della banca al conservatore, abbiano luogo anteriormente al 2 gennaio 2011, mentre la cancellazione non sia ancora avvenuta: se sia, cioè, legittimo eseguire a partire dal 2 gennaio 2011 una cancellazione “semplificata” riguardante un’ipoteca non fondiaria, quando l’estinzione del mutuo e/o la comunicazione siano anteriori a tale data. In applicazione delle regole generali (art. 11 preleggi – tempus regit actum) se un atto ha esaurito i propri effetti nel vigore della normativa previgente, risulta ad esso inapplicabile la nuova disciplina. Tuttavia nel caso di specie, seppure il debito è estinto, il procedimento per rendere opponibile ai terzi l’insussistenza dell’ipoteca deve ancora aver luogo e quindi non potrebbero considerarsi esauriti i relativi effetti. Pertanto, anche per tali fattispecie, non sarebbe legittima una cancellazione semplificata ai sensi della previgente normativa e pertanto bisognerebbe procedere nei modi ordinari (autentica notarile) o con la cd. cancellazione “totale” d’ufficio (metodo che, secondo alcuni interpreti, potrebbe ovviare all’inconveniente dell’impossibilità oggi di avvalersi della procedura semplificata per i mutui non fondiari).

 

E’ bene ribadire che bisogna tenere nettamente distinto il piano dell’estinzione del diritto reale di garanzia, e quello (essenzialmente “formale”) dell’estinzione della formalità di iscrizione ipotecaria.

La legge ( ora l’art. 40-bis, comma 1, t.u.b.) dispone che “l’ipoteca si estingue” per effetto dell’estinzione dell’obbligazione garantita, come del resto stabilisce la disciplina generale codicistica (art. 2878, n. 3, c.c.), ma non dice in alcun modo che “cessano gli effetti dell’iscrizione” (profilo, quest’ultimo, regolato da altre disposizioni non derogate dalla disciplina speciale, in primis dall’art. 2881 c.c.).  

 

L’art. 2886, comma 2, c.c. (non derogato dalla disciplina speciale in commento) dispone che “la cancellazione di un’iscrizione … deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima”, con le modalità quindi della “annotazione”.  E’ indispensabile per il principio di sicurezza e certezza dei traffici giuridici, che la “cancellazione” risulti dalla banca dati dell’Agenzia del territorio (oggi data con gli archivi magnetici (cfr. l’art. 19-bis della legge n. 52/1985)). Ecco perché anche se il debito è estinto e conseguentemente la garanzia ipotecaria è venuta meno, è necessaria anche una annotazione di cancellazione da parte del Conservatore perché l’iscrizione ipotecaria possa considerarsi non più esistente.

E’ possibile che il Conservatore provveda d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca con la cd. cancellazione totale d’ufficio, fermo restando la sua responsabilità civile nell’ipotesi in cui sia stata illegittimamente eseguita.

Occorre tuttavia precisare che ai sensi dell’art. 2881 c.c. assume rilievo solo la cancellazione  d’ufficio totale e non anche la cancellazione d’ufficio di quota frazionata in quanto quest’ultima non riporta l’indicazione della quota di cui trattasi e quindi non è possibile verificare se l’immobile in oggetto sia o meno stato totalmente liberato.

 

Ipoteca non fondiaria cancellata dopo il 2 gennaio 2011 con la modalità semplificata.

 

A tale riguardo si deve tener conto dell’orientamento univoco della giurisprudenza secondo il quale l'ipoteca una volta cancellata – legittimamente o illegittimamente – veniva definitivamente meno (anche agli effetti dell'art. 2881 c.c.). Ciò sulla base della previsione dell’art. 2878, n. 1, c.c., che contempla la cancellazione dell’ipoteca quale causa autonoma di estinzione dell’ipoteca.

Tuttavia occorre precisare che oggi la illegittimità risulterebbe per tabulas dalla natura non fondiaria del mutuo e quindi è auspicabile e prevedibile un diverso orientamento da parte della dottrina e giurisprudenza.

Per tale motivo è sempre consigliabile, in questi casi, la rinnovazione della cancellazione previo formale atto notarile di consenso del creditore, a norma dell’art. 2882 c.c.

 

 

(Schema tratto dagli scritti di G. Petrelli, Novità su mutui e altri contratti bancari in vigore dal 2 gennaio 2011 e Cancellazione semplificata delle ipoteche, Novità nel D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, e nel D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)