Il Recupero del contratto nullo

Da Notariato 2/09

La disciplina codicistica esclude in via generale la convalida del contratto nullo, benché l’ultima parte dell’1423 preveda “salvo che la legge non disponga diversamente”.

Il dibattito è di particolare attualità, specie in considerazione del fatto che ripetutamente, negli ultimi anni, la normativa comunitaria è intervenuta con formule volte a salvare l’efficacia di accordi stipulati. Di grande importanza è stata infatti l’introduzione, anche nel nostro ordinamento mediante il Codice del Consumo, della cd. nullità di protezione, così che non si verificherebbero tutti gli effetti pregiudizievoli tipici della nullità nei confronti di una determinata categoria di soggetti.

Normalmente infatti il contraente si sarebbe trovato di fronte alla scelta o dell’esecuzione della fattispecie viziata, con rinuncia quindi a far valere l’invalidità, o dalla rinuncia in toto del negozio.

La nullità di protezione permette invece, al di là della sanzione civilistica, di conservare il valore impegnativo dell’atto, a prescindere dallo stralcio di parte del suo contenuto.

Più precisamente si tratterebbe di una cd. nullità parziale necessaria, che solo una determinata parte può far valere (e quindi non più d’ufficio).

 

In linea generale si deve evidenziare come la nullità assoluta (codicistica) non sia sanabile né con un’esecuzione spontanea (che tale resta ma non incide sulla validità o meno del contratto sottostante) né con una rinuncia all’azione di nullità. La stessa transigibilità su titolo nullo non può leggersi in chiave di una possibilità di sanatoria della stessa, ma richiede una natura necessariamente novativa dell’accordo stesso.

Tuttavia se il contratto è nullo perché in violazione dell’art. 1321 che stabilisce i requisiti del contratto, non è detto che questo non possa essere preso in considerazione da altre norme; infatti gli stessi art. 2126, 2652 n.6 (cd. pubblicità sanante) e 799 (convalida donazioni nulle) prendono in considerazione il contratto nullo.

Pertanto, ed anche a questi fini, nullità non significa inesistenza giuridica.

Tuttavia la più profonda diversa con l’annullabilità, per la quale invece è espressamente prevista la convalida, consiste proprio nella circostanza che mentre il contratto nullo non è in grado di realizzare l’interesse predisposto dalla parti, per mancanza di vincolo, la sanatoria dell’annullabilità presuppone invece la conservazione e stabilizzazione del vincolo stesso.

 

Orientamenti giurisprudenziali

Vi sono inoltre numerosi ipotesi di recupero giudiziale del titolo nullo,  prime fra tutte la formazione giudiziale di un documento per la quale era prevista la forma scritta ab sustantiam.

Infatti in queste ipotesi – per un consolidato orientamento giurisprudenziale – il contraente che non abbia sottoscritto il documento, può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti verso (l’unico) sottoscrittore.

In alcune massime, si legge infatti che la formazione  giudiziale di un contratto solenne “non soffre deroga per il fatto che la nullità del negozio sia stata dedotta dalla controparte prima della produzione”(realizzando una sorta di sanatoria ope judicis).

In virtù inoltre dei poteri (non) ufficiosi del giudice ex 99 e 112 cpc questi non può dichiarare la nullità del contratto ove non ne sia chiesta l’esecuzione del contratto ma solo la risoluzione o rescissione. Pertanto in tali ultime ipotesi, pur essendo il titolo nullo, questo avrà comunque prodotto degli effetti seppur precari.

In tema di locazioni si è inoltre formato un orientamento secondo il quale la cd. “autoriduzione” del canone , in relazione alla sua esorbitanza rispetto all’importo inderogabilmente fissato dalla legge, costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno del vincolo sinallagmatico, tale da poter giustificare (secondo l’apprezzamento del giudice) la risoluzione del contratto. Infatti mentre colui che ha stipulato una locazione annullabile, non può dirsi tenuto ad adempiere se la causa di annullabilità è prevista nel suo interesse ex 1442 ult. c., in questa ipotese è recuperata una fattispecie viziata da nullità in quanto in violazione della misura legale del canone.

Quanto infine ai rapporti della inammissibilità della convalida nella ipotesi in cui i soggetti abbiano rinunciato alla azione di nullità, si è evidenziato  come la disponibilità della domanda giudiziale attraverso la rinuncia alle situazioni soggettive , pur essendo la nullità indisponibile in quanto dettata per ragioni di interesse pubblico, determinano la cessazione della materia del contendere.

Pertanto la ritenuta disponibilità della domanda giudiziale farebbe venir meno anche il potere ufficioso del giudice in tema di nullità.

 

Recupero ex lege del contratto nullo mediante la cd. validità sopravvenuta.

Con tale espressione ci si riferisce ad ipotesi in cui fattispecie od operazioni, prima vietate da norme del codice o leggi speciali, vengono poi ritenute  perfettamente legittime per espressa previsione normativa, la cd. validità sopravvenuta.

Un chiaro esempio di quanto sopra detto si può ritrovare nella disposizione della l. 246/05 che, modificando l’art. 41 sexties l. 1150/42 ha sancito la libera trasferibilità delle aree adibite a parcheggi disgiuntamente dall’immobile a cui si riferisce.

 

 

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