La Revoca della procura e procura irrevocabile.

 

  1. Cenni sulla Rappresentanza giuridica

 

La procura è il tipico mezzo giuridico attraverso cui una persona può farsi rappresentare dal un’altra per il compimento di un’attività giuridica che avrà effetti direttamente sul patrimonio del mandante.

Perché si produca una efficacia diretta della rappresentanza (sostituzione nell’attività giuridica), sono necessari due elementi:

1) L’esistenza in concreto del potere rappresentativo;

2)  La spendita del nome del mandante/rappresentato (contemplatio domini).

 

Si ritiene che il vero elemento costitutivo della rappresentanza sia la cd. contemplatio domini così che il rappresentate è giuridicamente tale, solo se si presenta ai terzi come sostituto del rappresentato, dichiarando di agire per costui. Qualora manchi tale elemento, gli effetti si producono sempre nella sfera del mandatario / rappresentante (1705).

 

Si ha rappresentanza indiretta quando il soggetto non dichiara di agire nell’interesse del rappresentato: gli effetti ricadranno quindi solo sul patrimonio del rappresentante (come confermato dal 1705 che sancisce che il mandatario acquista i diritti e gli obblighi verso i terzi anche se  erano a conoscenza dell’esistenza del mandante).

 

La contemplatio deve inoltre sempre essere espressa: non è infatti consentita una forma tacita essendo irrilevante l’eventuale conoscenza del terzo.

 

Quando alla natura giuridica della rappresentanza per procura sono state proposte varie teorie:

 

1-      La teoria organica, per cui  non si avrebbe una vera  e propria rappresentanza perché non esisterebbero due soggetti distinti, ma il rappresentante sarebbe un organo del rappresentato. Al riguardo si parla di immedesimazione organica.

2-      La teoria della rappresentazione secondo cui parte del contratto è il rappresentate ma gli effetti del  negozio si produrrebbero ex lege in capo al rappresentato.

3-      La teoria della intermediazione, per cui gli effetti si producono in capo al rappresentato in quanto il rappresentante costituisce un intermediario dello stesso.

 

  1. La procura

 

La procura è il negozio con cui l’interessato conferisce ad un soggetto il potere di rappresentarlo nei confronti dei terzi.

Il mandato invece è quel contratto con cui si obbliga una parte a compiere una determinata attività giuridica per conto di un soggetto.

Il mandato quindi di per se non conferisce alcun potere rappresentativo nei confronti dei terzi.

La rappresentanza, anche quando è collegata ad un rapporto sottostante, trova la sua fonte nel tipico atto unilaterale che è la procura.

 

La procura è un negozio unilaterale, che conferisce il potere di rappresentanza di un soggetto a cui tuttavia non corrisponde nessun obbligo (ma solo un potere) del rappresentante. Pertanto la procura si perfeziona con il solo consenso del rappresentato, a differenza del mandato che è sempre un contratto e richiede quindi il consenso di entrambi i contraenti e che al contrario obbliga il mandante al compimento di una determinata attività giuridica.

 

La Procura è un negozio autonomo, indipendente dall’eventuale negozio sottostante di gestione.

Il potere di rappresentanza spetta nei confronti dei terzi, e tal fine è indifferente quale sia il rapporto di gestione sottostante. Il rapporto tra procura e negozio di gestione è di collegamento negoziale: sono pertanto de negozi perfetti ma collegati.

L’autonomia tra questi due contratti ha importanti conseguenze soprattutto in tema di capacità di agire: per la validità del negozio stipulato con una procura è infatti sufficiente la capacità naturale del rappresentante (art. 1389 il negozio sarà valido ma essendo viziato il consenso della procura per parte della dottrina integra una ipotesi di negotiorum gestio) mentre in tema di mandato è necessaria la capacità di agire sia del mandante che del mandatario.

 

  1. La revoca e la procura irrevocabile.

 

La procura, per sua natura, è un negozio revocabile; il potere di rappresentanza infatti è continuamente soggetto alla volontà del rappresentato che può sempre modificare, avocare a sè o revocare la procura.

Nonostante l’espressione utilizzata dal legislatore parte della dottrina ritiene che la revoca della procura configuri piuttosto una ipotesi di recesso, come confermato dall’ultimo parte dell’art. 1722. Altra dottrina invece sottolinea le differenze tra revoca e recesso nella procura, dal momento che il recesso è configurabile solo in un rapporto bilaterale.

Anche la revoca della procura è un negozio unilaterale, recettizio, costitutivo e non retroattivo; si discute se per la revoca di una procura solenne sia necessaria la medesima forma o sia ammissibile anche una revoca tacita, ad esempio, con la nomina di un nuovo rappresentante.

 

Se la procura è normalmente revocabile, si ritiene che, in analogia alla disciplina del mandato, anche la procura sia irrevocabile se:

1-      conferita anche nell’interesse del rappresentante o di terzi (1723 per cui il mandato non si estingue per revoca del mandante, salvo se div. stabilito o ricorra una giusta causa)

2-      si tratti di procura soggettivamente collettiva (deve essere fatta da tutti i mandanti).

 

Si ritiene che anche la procura quindi possa essere irrevocabile (anche se non testualmente previsto dal codice) poiché analogamente alle norme dettate in tema di mandato, non viene in rilievo esclusivamente l’interesse del dominus ma anche quello del rappresentante o del terzo.

Anche quindi se il rinvio normativo è nel senso della applicabilità delle norme della procura al mandato, e non viceversa, tuttavia  l’identità della ratio sottostante permette di ritiere configurabile anche la procura irrevocabile.

 

Per parte della dottrina (Mirabelli) l’irrevocabilità riguarderebbe solo i rapporti interni, nel senso che il rappresentato resta obbligato a riconoscere le attività del rappresentante e a subirne gli effetti, mentre nei confronti dei terzi il rappresentato conserva sempre la possibilità di agire, salvo risarcire l’eventuale danno al rappresentante.

 

Mentre infatti si è sostenuto che vi possa configurare una irrevocabilità solo nella ipotesi di mandato con rappresentanza (ossia un mandato che includa anche una procura) in quanto sarebbe necessaria la volontà di entrambi i soggetti per una siffatta determinazione, ciò non sarebbe possibile nella semplice procura che è atto unilaterale. A questa argomentazione si è tuttavia in senso contrario sottolineato che la natura unilaterale della procura è dovuta alla circostanza che il rappresentante ha solo un potere e non un obbligo di agire, ma nulla vieta che il rappresentate possa preventivamente rinunciare al suo potere di revoca.

 

[ HOME ]