Analisi e soluzione di alcune fattispecie dibattute in materia contrattuale                               

 

 

1) Circolazione dei beni con provenienza donativa, anche alla luce delle modifiche degli art. 561 e 563 c.c.

La dottrina, ai fine di avviare ai numerosi problemi che un acquisto di un bene donativo comporta nella pratica, tra cui i più importanti sono:

1-      L’impossibilità di ottenere un finanziamento dalle banche;

2-      Il minor valore del bene nella ipotesi di vendita a terzi dello stesso;

3-      L’impossibilità di conoscere in anticipo se il lascito sarà oggetto di riduzione in quanto il calcolo per accertare la lesione della legittima – la cd. riunione fittizia – è rinviata al momento dell’apertura della successione ed è impossibile, vivente il donante, rinunciare anticipatamente all’azione di riduzione o prestare acquiescenza alla donazione ex 458;

Ha proposto una serie di espedienti giuridici allo scopo di arginare, almeno in parte queste difficoltà.

1) Fideiussione indennitatis: ossia una fideiussione prestata all’acquirente  sia per la restituzione del prezzo, sia per gli eventuali danni cagionati dall’azione di restituzione.

In un primo tempo si è ipotizzato che detta fideiussione dovesse essere prestata dal donatario stesso, ma si è obiettato che questo è già tenuto a garantire l’acquirente dal pericolo dell’evizione; in secondo luogo si è evidenziata l’impossibilità della fideiussione a garantire una obbligazione propria e non altrui. Si è quindi ipotizzato che tale garanzia fosse prestata direttamente dai potenziali eredi legittimari del donante, ma ciò potrebbe configurare una implicita rinuncia all’azione di riduzione vietata ex 458. Si è pertanto proposto di far prestare la suddetta garanzia da un soggetto terzo, quale una banca o assicurazione, soluzione che non incontra problemi giuridici ma solo pratici dovuti alla onerosità della stessa.

2) Deposito cauzionale di somma di denaro del donante nella mani del notaio (che sarà iscritto nel relativo registro somme e valori).

3) Ipoteca del donante su altro suo immobile di sua proprietà a garanzia della vendita donativa: si ricorda che l’ipoteca dovrà essere iscritta per un ammontare preciso.

4) Accollo esterno (ossia con accettazione dell’acquirente) per l’eventuale debito da risarcimento

(+) 5) Negozio solutorio di mutuo dissenso della donazione precedente: per poi procedere direttamente con l’alienazione dal donante in capo all’acquirente, eventualmente con il pagamento del prezzo a favore del terzo.

In questo quadro alquanto variegato ma che non offre una soluzione certa al problema in esame, si pone la riforma degli art. 561 e 563 ad opera della l. 80/05.

L’art. 561 si riferisce all’azione di riduzione esperita verso il beneficiario della donazione che, medio tempore, abbia gravato il bene di pesi e vincoli (ipoteca) mentre l’art. 563 all’azione di restituzione verso gli aventi causa del beneficiario stessa. Prima della riforma l’art. 561 produceva sempre l’effetto purgativo, per effetto del quale gli immobili venivano restituiti privi di formalità pregiudizievoli, salvi gli effetti di trascrizioni o iscrizioni anteriori alla domanda giudiziale di riduzione proposta dopo 10 anni dall’apertura della successione (2652 n.8) ed era sempre possibile chiedere la restituzione al terzo acquirente entro 10 anni dall’apertura della successione. La novità introdotta nel 2005 consiste nel prevedere che l’effetto purgativo ex 561 si produce solo se tale azione si esercitata prima di 20 anni dalla trascrizione della donazione, così come sarà possibile richiedere la restituzione al terzo solo se non sono decorsi:

a)      10 anni dalla apertura della successione;

b)      20 anni dalla trascrizione della donazione (Tale termine resta sospeso se vi è stata opposizione alla donazione, a cui tuttavia è possibile rinunciare preventivamente e che non integra una rinuncia all’azione di riduzione).

In questa ultima ipotesi il legittimario lesa avrà solo il relativo diritto di credito nei confronti del donatario.

Si nota quindi come il legislatore abbia posto un ulteriore limite (20 anni dalla donazione) per scongiurare gli effetti reali dell’azione di restituzione dal terzo acquirente, fermo restando l’intangibilità  dell’azione di riduzione, soluzione questa ritenuta insufficiente da parte di autorevole dottrina per porre rimedio al problema in esame.

Si ritiene infine che le suddette norme siano applicabili anche alle donazioni indirette, stante il dettato dell’art. 809 c.c. ed alle donazioni simulate, purchè sia stata proposta la relativa domanda giudiziale.

 

2) Accessione e Comunione Legale

Cass. 2680/00: La costruzione realizzata durante il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, su un fondo a lui appartenete in proprietà esclusiva, non cade in comunione ai sensi dell’art. 177 ma entra a far parte del patrimonio personale del coniuge, per effetto delle disposizioni in materia di accessione (Così Cfr. Cass 8585|99 per cui l’accessione non trova deroga nella disciplina della comunione legale in quanto l’acquisto avviene a titolo originario mentre gli acquisti ex 177 hanno carattere derivativo).

La circostanza che l’altro coniuge abbia partecipato finanziariamente alla costruzione determina solo il sorgere in capo allo stesso di un diritto di credito per le somme corrisposte.

 

3) Costituzione di Ente Locale

La presenza in atto di un Ente Locale comporta l’applicazione dell’art. 107 D. Lgs. 267/00 il quale attribuisce ai dirigenti la legittimazione a stipulare contratti, autorizzato con delibera del Consiglio Comunale/Regionale. Ai sensi dell’art. 192 dovrà inoltre essere allegato all’atto la determina di spese del responsabile del procedimento.

 

4) Sulla necessità della clausola di non trasferibilità dei Vaglia Cambiari

 La normativa antiriciclaggio (prima l.197/97 ed ora 231/01) prescrive che nella ipotesi di pagamento in tutto o in parte con vaglia cambiari per un importo complessivamente superiore a 12.500, prescrive la necessità della clausola di non trasferibilità.

Tuttavia l’interpretazione della norma data dal CNN e dal Ministero del Tesoro è nel senso di riferire tale prescrizione solo ai vaglia cambiari “speciali” dal momento che sono gli unici a costituire una vera modalità di pagamento, mentre per i vaglia “ordinari”tale circostanza non si realizza consistendo solo un’assunzione di un’obbligazione.

Pertanto tale limite dovrà essere rispettato solo peri Vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, Napoli e Sicilia. Tuttavia, per ragioni di prudenza, si consiglia sempre di apporre detta clausola.

 

 

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