TRASFORMAZIONI – FUSIONI - SCISSIONE
In ogni ipotesi:
1- Documenti e Codice fiscale del legale rappresentante della società
2- Visura della società effettuata presso il
registro delle imprese
3- codice
fiscale e partita I.V.A.
4- statuto aggiornato
5- eventuale libro soci
6- Situazione patrimoniale aggiornata della società (di non meno di 4 mesi)
7- indicare gli autoveicoli e gli immobili intestati alla
società, per consentire di effettuare le formalità relative al cambio del nome
della società e della sua forma.
8- Dati relativi all’assemblea
a) cognome e nome di tutti i soci, di tutti gli
amministratori e tutti i sindaci, eventuali deleghe
b) Se non possono intervenire tutti: avviso di
convocazione, ricevute delle raccomandate e degli avvisi di ricevimento,
c) eventuale verbale dell’assemblea di prima
convocazione andata deserta
9- L’atto di fusione, scissione ed il verbale/atto di trasformazione devono avere i requisiti di forma e contenuto previsti per l’atto costitutivo del tipo prescelto, quali ad esempio:
- Dati anagrafici degli amministratori ed eventuali sindaci
- Regime di
amministrazione
-
Denominazione sociale
- Sede
ed indirizzo della società
- Oggetto
sociale
- Durata
della società
Con la riforma del diritto societario oggi è possibile la trasformazione,
fusione o scissione di società in stato di liquidazione od in pendenza di
procedura concorsuale, purchè non sia iniziata la distribuzione dell’attivo. In
tali ipotesi è tuttavia sempre opportuno procedere anche alla revoca espressa
dello stato di liquidazione.
TRASFORMAZIONE
Per la relativa delibera è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci
(secondo gli utili posseduti) anche per le s.n.c., salvo il diritto di recesso
dei soci assenti – astenuti – contrari.
Per le società in accomandita semplice e per azioni è necessario il consenso di
tutti gli accomandatari.
TRASFORMAZIONE
da S.R.L. in S.P.A.
La trasformazione di S.p.a. in Sr.l. è ritenuta inammissibile quando:
-
la società abbia emesso un prestito
obbligazionario convertibile, salvo anticipato rimborso dei titoli e/o
anticipazione della facoltà di conversione. Allo stesso modo per le Srl che
hanno emesso titoli di debito ed
intendono trasformarsi in Spa, bisognerà provvedere al loro previo rimborso;
-
la società abbia emesso azioni proprie se non si è provveduto alla loro
alienazione / annullamento (ex 2474 c.c.);
-
la società che abbia costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare,
salvo previa estinzione dello stesso;
-
se sono stati emessi strumenti finanziari (con diritto di voto), questi
sono convertiti in partecipazioni
ordinarie (ex 2545 decies);
-
E’ altresì impossibile adottare nella S.r.l. sistemi di amministrazione
dualistici o monistici.
TRASFORMAZIONE di SOCIETA’ DI PERSONE in SOCIETA’ DI CAPITALI
1)
Il capitale della società deve risultare da relazione di stima (bilancio
straordinario) ex 2343/2465 c.c. – da allegare al verbale;
2)
Assegnazione n. azioni/quote proporzionali ai conferimenti effettuati (non si
ritengono possibili assegnazioni non proporzionali). Capitalizzazione dell’ev.
socio d’opera ex 2500 quater c.c.
3)
Ev. consenso dei creditori alla trasformazione per liberazione dei soci dalla
responsabilità illimitata (2500 quinquies). Il consenso si presume se sia stata
data loro comunicazione mediante raccomandata e non consti il loro dissenso
entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
TRASFORMAZIONE di SOCIETA’ DI CAPITALI
in SOCIETA’ DI PERSONE
1)
Consenso di tutti i soci che con la trasformazione assumono una responsabilità
illimitata (anche per le obbligazioni sorte anteriormente);
2)
Relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della
trasformazione; Copia deve essere depositata 30 g. prima della delibera presso
la sede sociale (termine rinunciabile).
TRASFORMAZIONE ETEROGENEA
(vige il principio di continuità dei rapporti giuridici ex 2498 c.c.);
1)
è sempre necessaria una relazione degli amministratori che illustri le
motivazioni e gli effetti della trasformazione, la cui copia deve essere
depositata 30 g. prima della delibera presso la sede sociale (termine
rinunciabile);
2)
è sempre necessario il consenso di 2/3 degli aventi diritto, ed il consenso di
tutti i soci che assumono responsabilità illimitata;
3)
la delibera ha effetto dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari
previsti per l’adozione dell’ente deliberato e per la cessazione nella sua
precedente forma giuridica senza che vi sia stata opposizione dei creditori o
qualora consti il consenso dei creditori stessi od il loro pagamento;
4)
E’ sempre necessario prevedere il diritto di recesso dei soci che non hanno
concorso alla decisione (nonché trattandosi di Spa la determinazione delle
azioni del socio che recede ex 2437 ter c.c.).
da SOCIETA’ DI CAPITALI in:
-
Consorzi e Società Consortili. Si
ricorda che la disciplina delle società consortili rinvia, quanto alla
struttura, alla disciplina dei vari tipi di società (esclusa la società di
persone). Pertanto qualora non vi fosse nessun mutamento della struttura
societaria (ad es. da Srl a Società consortile a r.l.) la trasformazione si
sostanzierebbe nel mutamento dello scopo (od oggetto) della società. E’
opportuno richiedere il consenso di tutti i consorziati in quanto è possibile
assumere obbligazioni per conto di singoli consorziati (art. 2615 c.c.)
- Cooperative. E’ richiesto
l’adeguamento della società a tutte le norme in tema di cooperative (2521 c.c.).
Si ritiene che la trasformazione sia
possibile sia in Cooperative a mutualità prevalente – sussistendo tutti i
requisiti ex 2514 – sia in società non a mutualità prevalente.
Le Cooperative possono inoltre trasformarsi direttamente in consorzi e/o società
consortili ex 2545 decies .
- Fondazioni. Determina il passaggio
del patrimonio sociale ad un ente con scopo di destinazione in cui non vi sono
più le persone dei soci in quanto tali ma a cui potranno partecipare sono come
membri di eventuali organi collegiali (amministratori, comitato esecutivo,
ecc.). L’art. 2500 septies precisa che la delibera di trasformazione produce gli
effetti che il C.c. ricollega all’atto (unilaterale) di costituzione di
fondazione; pertanto sarà altresì necessario il (successivo) riconoscimento
dell’autorità governativa per il riconoscimento della personalità giuridica. E’
opportuno richiedere il consenso del soggetto/soggetti che assumeranno
l’amministrazione dell’ente.
- Associazioni non riconosciute. Si
tratta di una trasformazione che muta lo scopo dell’ente da una causa lucrativa
ad uno scopo altruistico/non lucrativo, che quindi non potrà più consistere
nella produzione di utili (se non marginalmente) e nella divisione tra i soci.
La legge precisa che effetto della delibera è la trasformazione in associazione
non riconosciuta: pertanto per l’attribuzione della personalità giuridica sarà
necessario il riconoscimento della autorità governativa (analogamente alle
fondazioni). E’ opportuno richiedere il consenso di tutti i soci in quanto ex
art. 38 ciascuno può agire in nome e per conto dell’ente.
- Comunione di azienda. In questa
ipotesi si ha il passaggio della titolarità del patrimonio sociale da un ente
(società) a singoli individui (in comproprietà indivisa secondo la disciplina ex
art. 1100 e ss.). E’ opportuno richiedere il consenso di tutti i soci ex 2740
c.c.
Seppure anche a tale ipotesi si applica l’art. 2498 (continuità dei rapporti
giuridici), in questa fattispecie la società (quale ente distinto) cessa di
esistere; si può quindi continuare a parlare di continuità dei rapporti solo da
un punto di vista oggettivo. La gestione dell’azienda non potrà inoltre essere
esercitata dai comproprietari poiché in tal caso finirebbe per realizzarsi una
società di fatto. Ai contitolari dell’azienda spetterebbe quindi solo il
godimento dei frutti di una gestione dell’azione che necessariamente dovrebbe
essere attribuita a terzi (ad es. mediante contestuale contratto di affitto di
azienda).
In SOCIETA’ DI CAPITALI da:
- Consorzio e Società Consortili:
la delibera di trasformazione che deve essere adottata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consorziati in deroga all’art. 2607 c.c. che
prevede il consenso di tutti i consorziati. Per le società consortili bisognerà
invece fare riferimento allo schema societario in concreto adottato.
-
Cooperative: La trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in
società lucrativa non è possibile. E’ tuttavia consentita la trasformazione da
cooperative a mutualità non prevalente (con le modalità ex 2545 decies) previo
obbligo di devolvere ai fondi mutualistici il valore effettivo del patrimonio
esistente dedotti il capitale (rivalutato) ed i dividendi non ancora
distribuiti.
- Associazioni riconosciute:Non
è ben chiara la ratio per cui le associazioni non riconosciute non possono
avvalersi di tale operazione. La trasformazione è da escludere quando
l’associazione abbia ricevuto contributi pubblici o liberalità/oblazioni dal
pubblico e può sempre essere esclusa dall’atto costitutivo.
- Fondazioni.
La disciplina della trasformazione delle fondazioni è disciplinata anche
dall’art. 28 c.c.; l’art. 2500 octies ribadisce che la trasformazione è disposta
dall’autorità governativa (Prefetto, Presidente giunta regionale o Presidente
della Repubblica secondo estensione attività) su proposta dell’organo
deliberante. Ai sensi dell’art. 223 octies disp. Att. la trasformazione di
associazioni e fondazioni costituite prima del gennaio 2004 è possibile solo
quando non comporta distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori
creati con contributi di terzi, nonché qualora si sia usufruito di particolari
agevolazioni fiscali (in tal caso, previo versamento dell’imposta). La
trasformazione eterogenea è inoltre vietata alle fondazioni bancarie.
- Comunione di azienda:
tale fattispecie è assimilabile all’atto costitutivo di società con conferimento
in natura dell’azienda (in tale ipotesi tuttavia non è possibile derogare alla
proporzionalità tra conferimenti e partecipazione). Per la trasformazione è
necessario il consenso unanime di tutti i comproprietari.
***
FUSIONE
1) Fusione in senso stretto: due o più società si uniscono costituendo una
nuova società (le società preesistenti si estinguono)
2) Fusione per incorporazione: una società assorbe l’altra/e
Si ritiene che la fusione interessi la società sempre nella sua interezza -
ossia sia sempre totale - a meno che non vi sia una preventiva scissione della
società stessa. Possono essere oggetto di fusione qualsiasi tipo di società ad
eccezione delle cd. società irregolari in quanto in tale ipotesi
non sarebbe possibile adempiere le
formali pubblicitarie richieste.
Oggi si ritengono possibili anche le cd.
fusioni/scissioni eterogenee (ossia anche con enti non societari): tale atto in
realtà sottende sempre due diverse operazioni: una trasformazione eterogenea e
la successiva fusione/scissione.
A)
PROGETTO DI FUSIONE
Il progetto di fusione deve essere redatto
separatamente dall’organo amministrativo di ciascuna società interessata; l’art.
2501 ter prevede tutte le indicazioni che necessariamente devono essere
presenti.
-
Deve essere iscritto
nel Registro delle Imprese competente per ciascuna società almeno 30 g. prima
della delibera (i soci possono con consenso unanime rinunciare a detto termine
ma non all’iscrizione);
-
Allegati al progetto di fusione sono:
§
La situazione patrimoniale aggiornata a non meno di 120 g. (2501 quater)
§
La relazione dell’organo amministrativo che illustri e giustifichi il progetto
di fusione ed il rapporto di cambio (2501 quinquies)
§
La Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (2501 sexties)
B)
DELIBERA DI FUSIONE
Devono essere depositati presso la sede sociale almeno 30 g. prima della
decisione (salvo rinuncia a detto termine con consenso unanime dei soci):
1)
Il Progetto di fusione
2)
La situazioni patrimoniali aggiornate delle società partecipanti
3)
La relazione dell’organo amministrativo
4)
La relazione degli esperti
5)
I bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti, con le relative
relazioni
L’oggetto delle delibere delle società
interessate è l’approvazione del progetto di fusione predisposto (l’assemblea
non può quindi apportarvi modifiche se non marginali ch non incidano su diritti
dei soci o di terzi). Il recesso è previsto solo nelle ipotesi in cui alla
fusione partecipino società di persone (2502) o società a responsabilità
limitata (2473); non è invece previsto in tema di S.p.a. (le società che fanno
appello al mercato di rischio possono prevederlo in statuto come specifica causa
di recesso).
La delibera deve essere depositata entro 30 g.
per l’iscrizione nel Registro delle Imprese competenti, salvo che alla fusione
partecipino esclusivamente società di persone (2436).
C)
ATTO DI FUSIONE
L’atto di fusione è stipulato dei legali rappresentanti delle società
interessate decorsi 60 g. dall’inscrizione delle delibera nel Registro delle
Imprese senza che vi sia stata opposizione da parte dei creditori. E’ possibile
procedere immediatamente alla stipulazione dell’atto di fusione qualora consti:
-
il consenso di tutti i creditori (di tutte le
società) all’operazione;
-
il
pagamento di tutti i creditori;
-
il deposito presso una banca della relativa
somma;
-
la relazione dell’esperto ex 2501 sexties sia
redatta dalla medesima persona per tutte le società, il quale asseveri che la
situazione finanziaria delle società non renda necessaria tale garanzia per i
creditori.
L’atto di fusione deve essere iscritto nel Registro delle Imprese ove hanno la
sede le società partecipanti e quella che ne risulta dalla fusione. E’ altresì
opportuno procedere alla trascrizione dell’atto nelle Conservatorie ove sono
ubicati gli immobili di titolarietà delle società interessate.
FUSIONE SEMPLIFICATA
1)
Incorporazione Società detenuta al 100% (art. 2505):
§
Progetto di fusione semplificato (senza indicazione del rapporto di cambio,
delle modalità di assegnazioni ai soci e la data dalla quale parteciperanno agli
utili)
§
Non necessità della relazione dell’organo amministrativo e degli esperti
§
Possibilità che la fusione sia deliberata dall’organo amministrativo (con
possibilità di opposizione dei soci pari al 5% del capitale)
Tali semplificazioni sono state ritenute applicabili anche nella fusione cd.
invertita (ossia quando si ha l’incorporazione della controllante nella
controllata) e cd. a telescopio (ossia quando vi è un controllo di una società
con una interposta società)
2)
Società detenuta al 90% (art. 2505 bis):
§
Non è necessaria la relazione degli esperti quando agli altri soci venga
concesso il diritto di far acquistare le azioni/quote dalla incorporante.
§
Possibilità che la fusione sia deliberata dall’organo amministrativo quanto alla
incorporante
3)
Fusione tra S.r.l. e/o Società di persone
§
Possibilità che vi partecipino anche società in liquidazione che hanno iniziato
la distribuzione dell’attivo;
§
Possibilità che il conguaglio in denaro per il rapporto di cambio superi il 10%
del valore nominale
§
Possibilità di derogare alla relazione degli esperti con il consenso unanime
§
I termini per l’iscrizione, il deposito dei documenti al Registro imprese e
presso la sede sociale sono ridotti a 15 g. (solvo sempre il d. di opposizione
dei creditori).
SCISSIONE
La scissione è un procedimento inverso alla fusione, che il c.c. disciplina quasi in modo speculare rispetto alla Fusione.
Quindi, per i documenti occorrenti alla stipula, si rinvia a quanto detto per la trasformazione e la fusione. Per un approfondimento più particolareggiato sulla scissione, cliccare