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TRASFORMAZIONI – FUSIONI - SCISSIONE 
 

In ogni ipotesi:

1- Documenti e Codice fiscale del legale rappresentante della società
2-  Visura della società effettuata presso il registro delle imprese 
3-  codice fiscale e partita I.V.A.
4-  statuto aggiornato

5- eventuale libro soci 

6- Situazione patrimoniale aggiornata della società (di non meno di 4 mesi)

7- indicare gli autoveicoli e gli immobili intestati alla società, per consentire di effettuare le formalità relative al cambio del nome della società e della sua forma.
 
8- Dati relativi all’assemblea
a) cognome e nome di tutti i soci, di tutti gli amministratori e tutti i sindaci, eventuali deleghe 
b) Se non possono intervenire tutti: avviso di convocazione, ricevute delle raccomandate e degli avvisi di ricevimento,
c) eventuale verbale dell’assemblea di prima convocazione andata deserta

9- L’atto di fusione, scissione ed il verbale/atto di trasformazione devono avere i requisiti di forma e contenuto previsti per l’atto costitutivo del tipo prescelto, quali ad esempio:

- Dati anagrafici degli amministratori ed eventuali sindaci

- Regime di amministrazione

- Denominazione sociale

- Sede ed indirizzo della società

- Oggetto sociale

- Durata della società

Con la riforma del diritto societario oggi è possibile la trasformazione, fusione o scissione di società in stato di liquidazione od in pendenza di procedura concorsuale, purchè non sia iniziata la distribuzione dell’attivo. In tali ipotesi è tuttavia sempre opportuno procedere anche alla revoca espressa dello stato di liquidazione.

TRASFORMAZIONE

 

Per la relativa delibera è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci (secondo gli utili posseduti) anche per le s.n.c., salvo il diritto di recesso dei soci assenti – astenuti – contrari.

Per le società in accomandita semplice e per azioni è necessario il consenso di tutti gli accomandatari.

 

TRASFORMAZIONE da S.R.L. in S.P.A.

La trasformazione di S.p.a. in Sr.l. è ritenuta inammissibile quando:

-          la società abbia emesso un prestito obbligazionario convertibile, salvo anticipato rimborso dei titoli e/o anticipazione della facoltà di conversione. Allo stesso modo per le Srl che hanno emesso titoli di debito ed  intendono trasformarsi in Spa, bisognerà provvedere al loro previo rimborso;

-         la società abbia emesso azioni proprie se non si è provveduto alla loro alienazione / annullamento (ex 2474 c.c.);

-         la società che abbia costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare, salvo previa estinzione dello stesso;

-         se sono stati emessi strumenti finanziari (con diritto di voto), questi  sono convertiti in partecipazioni ordinarie (ex 2545 decies);

-         E’ altresì impossibile adottare nella S.r.l. sistemi di amministrazione dualistici o monistici.

TRASFORMAZIONE di SOCIETA’ DI PERSONE in SOCIETA’ DI CAPITALI

1)      Il capitale della società deve risultare da relazione di stima (bilancio straordinario) ex 2343/2465 c.c. – da allegare al verbale;

2)      Assegnazione n. azioni/quote proporzionali ai conferimenti effettuati (non si ritengono possibili assegnazioni non proporzionali). Capitalizzazione dell’ev. socio d’opera ex 2500 quater c.c.

3)      Ev. consenso dei creditori alla trasformazione per liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata (2500 quinquies). Il consenso si presume se sia stata data loro comunicazione mediante raccomandata e non consti il loro dissenso entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

TRASFORMAZIONE di SOCIETA’ DI CAPITALI  in SOCIETA’ DI PERSONE

1)      Consenso di tutti i soci che con la trasformazione assumono una responsabilità illimitata (anche per le obbligazioni sorte anteriormente);

2)      Relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione; Copia deve essere depositata 30 g. prima della delibera presso la sede sociale (termine rinunciabile).

TRASFORMAZIONE   ETEROGENEA

(vige il principio di continuità dei rapporti giuridici ex 2498 c.c.);

 

1)      è sempre necessaria una relazione degli amministratori che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, la cui copia deve essere depositata 30 g. prima della delibera presso la sede sociale (termine rinunciabile);

2)      è sempre necessario il consenso di 2/3 degli aventi diritto, ed il consenso di tutti i soci che assumono responsabilità illimitata;

3)      la delibera ha effetto dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per l’adozione dell’ente deliberato e per la cessazione nella sua precedente forma giuridica senza che vi sia stata opposizione dei creditori o qualora consti il consenso dei creditori stessi od il loro pagamento;

4)      E’ sempre necessario prevedere il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla decisione (nonché trattandosi di Spa la determinazione delle azioni del socio che recede ex 2437 ter c.c.).

 

da SOCIETA’ DI CAPITALI in:

 

-  Consorzi e Società Consortili. Si ricorda che la disciplina delle società consortili rinvia, quanto alla struttura, alla disciplina dei vari tipi di società (esclusa la società di persone). Pertanto qualora non vi fosse nessun mutamento della struttura societaria (ad es. da Srl a Società consortile a r.l.) la trasformazione si sostanzierebbe nel mutamento dello scopo (od oggetto) della società. E’ opportuno richiedere il consenso di tutti i consorziati in quanto è possibile assumere obbligazioni per conto di singoli consorziati (art. 2615 c.c.)

 

- Cooperative. E’ richiesto l’adeguamento della società a tutte le norme in tema di cooperative (2521 c.c.).  Si ritiene che la trasformazione sia possibile sia in Cooperative a mutualità prevalente – sussistendo tutti i requisiti ex 2514 – sia in società non a mutualità prevalente.

Le Cooperative possono inoltre trasformarsi direttamente in consorzi e/o società consortili ex 2545 decies .

 

- Fondazioni. Determina il passaggio del patrimonio sociale ad un ente con scopo di destinazione in cui non vi sono più le persone dei soci in quanto tali ma a cui potranno partecipare sono come membri di eventuali organi collegiali (amministratori, comitato esecutivo, ecc.). L’art. 2500 septies precisa che la delibera di trasformazione produce gli effetti che il C.c. ricollega all’atto (unilaterale) di costituzione di fondazione; pertanto sarà altresì necessario il (successivo) riconoscimento dell’autorità governativa per il riconoscimento della personalità giuridica. E’ opportuno richiedere il consenso del soggetto/soggetti che assumeranno l’amministrazione dell’ente.

 

- Associazioni non riconosciute. Si tratta di una trasformazione che muta lo scopo dell’ente da una causa lucrativa ad uno scopo altruistico/non lucrativo, che quindi non potrà più consistere nella produzione di utili (se non marginalmente) e nella divisione tra i soci. La legge precisa che effetto della delibera è la trasformazione in associazione non riconosciuta: pertanto per l’attribuzione della personalità giuridica sarà necessario il riconoscimento della autorità governativa (analogamente alle fondazioni). E’ opportuno richiedere il consenso di tutti i soci in quanto ex art. 38 ciascuno può agire in nome e per conto dell’ente.

 

- Comunione di azienda. In questa ipotesi si ha il passaggio della titolarità del patrimonio sociale da un ente (società) a singoli individui (in comproprietà indivisa secondo la disciplina ex art. 1100 e ss.). E’ opportuno richiedere il consenso di tutti i soci ex 2740 c.c.

Seppure anche a tale ipotesi si applica l’art. 2498 (continuità dei rapporti giuridici), in questa fattispecie la società (quale ente distinto) cessa di esistere; si può quindi continuare a parlare di continuità dei rapporti solo da un punto di vista oggettivo. La gestione dell’azienda non potrà inoltre essere esercitata dai comproprietari poiché in tal caso finirebbe per realizzarsi una società di fatto. Ai contitolari dell’azienda spetterebbe quindi solo il godimento dei frutti di una gestione dell’azione che necessariamente dovrebbe essere attribuita a terzi (ad es. mediante contestuale contratto di affitto di azienda).

 

In SOCIETA’ DI CAPITALI da:

 

- Consorzio e Società Consortili: la delibera di trasformazione che deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati in deroga all’art. 2607 c.c. che prevede il consenso di tutti i consorziati. Per le società consortili bisognerà invece fare riferimento allo schema societario in concreto adottato.

 

- Cooperative: La trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa non è possibile. E’ tuttavia consentita la trasformazione da cooperative a mutualità non prevalente (con le modalità ex 2545 decies) previo obbligo di devolvere ai fondi mutualistici il valore effettivo del patrimonio esistente dedotti il capitale (rivalutato) ed i dividendi non ancora distribuiti.

- Associazioni riconosciute:Non è ben chiara la ratio per cui le associazioni non riconosciute non possono avvalersi di tale operazione. La trasformazione è da escludere quando l’associazione abbia ricevuto contributi pubblici o liberalità/oblazioni dal pubblico e può sempre essere esclusa dall’atto costitutivo.

 

- Fondazioni. La disciplina della trasformazione delle fondazioni è disciplinata anche dall’art. 28 c.c.; l’art. 2500 octies ribadisce che la trasformazione è disposta dall’autorità governativa (Prefetto, Presidente giunta regionale o Presidente della Repubblica secondo estensione attività) su proposta dell’organo deliberante. Ai sensi dell’art. 223 octies disp. Att. la trasformazione di associazioni e fondazioni costituite prima del gennaio 2004 è possibile solo quando non comporta distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi, nonché qualora si sia usufruito di particolari agevolazioni fiscali (in tal caso, previo versamento dell’imposta). La trasformazione eterogenea è inoltre vietata alle fondazioni bancarie.

 

- Comunione di azienda: tale fattispecie è assimilabile all’atto costitutivo di società con conferimento in natura dell’azienda (in tale ipotesi tuttavia non è possibile derogare alla proporzionalità tra conferimenti e partecipazione). Per la trasformazione è necessario il consenso unanime di tutti i comproprietari.

 

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FUSIONE

1) Fusione in senso stretto: due o più società si uniscono costituendo una nuova società (le società preesistenti si estinguono)

2) Fusione per incorporazione: una società assorbe l’altra/e

 

Si ritiene che la fusione interessi la società sempre nella sua interezza - ossia sia sempre totale - a meno che non vi sia una preventiva scissione della società stessa. Possono essere oggetto di fusione qualsiasi tipo di società ad eccezione delle cd. società irregolari in quanto in tale ipotesi  non sarebbe possibile adempiere le formali pubblicitarie richieste.

Oggi si ritengono possibili anche le cd. fusioni/scissioni eterogenee (ossia anche con enti non societari): tale atto in realtà sottende sempre due diverse operazioni: una trasformazione eterogenea e la successiva fusione/scissione.

A)    PROGETTO DI FUSIONE

Il progetto di fusione deve essere redatto separatamente dall’organo amministrativo di ciascuna società interessata; l’art. 2501 ter prevede tutte le indicazioni che necessariamente devono essere presenti.

-         Deve essere iscritto nel Registro delle Imprese competente per ciascuna società almeno 30 g. prima della delibera (i soci possono con consenso unanime rinunciare a detto termine ma non all’iscrizione);

-         Allegati al progetto di fusione sono:

§  La situazione patrimoniale aggiornata a non meno di 120 g. (2501 quater)

§  La relazione dell’organo amministrativo che illustri e giustifichi il progetto di fusione ed il rapporto di cambio (2501 quinquies)

§  La Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (2501 sexties)

 

B)     DELIBERA DI FUSIONE

Devono essere depositati presso la sede sociale almeno 30 g. prima della decisione (salvo rinuncia a detto termine con consenso unanime dei soci):

1)      Il Progetto di fusione

2)      La situazioni patrimoniali aggiornate delle società partecipanti

3)      La relazione dell’organo amministrativo

4)      La relazione degli esperti

5)      I bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti, con le relative relazioni

L’oggetto delle delibere delle società interessate è l’approvazione del progetto di fusione predisposto (l’assemblea non può quindi apportarvi modifiche se non marginali ch non incidano su diritti dei soci o di terzi). Il recesso è previsto solo nelle ipotesi in cui alla fusione partecipino società di persone (2502) o società a responsabilità limitata (2473); non è invece previsto in tema di S.p.a. (le società che fanno appello al mercato di rischio possono prevederlo in statuto come specifica causa di recesso).

La delibera deve essere depositata entro 30 g. per l’iscrizione nel Registro delle Imprese competenti, salvo che alla fusione partecipino esclusivamente società di persone (2436).

C)    ATTO DI FUSIONE

L’atto di fusione è stipulato dei legali rappresentanti delle società interessate decorsi 60 g. dall’inscrizione delle delibera nel Registro delle Imprese senza che vi sia stata opposizione da parte dei creditori. E’ possibile procedere immediatamente alla stipulazione dell’atto di fusione qualora consti:

-         il consenso di tutti i creditori (di tutte le società) all’operazione;

-          il  pagamento di tutti i creditori;

-         il deposito presso una banca della relativa somma;

-         la relazione dell’esperto ex 2501 sexties sia redatta dalla medesima persona per tutte le società, il quale asseveri che la situazione finanziaria delle società non renda necessaria tale garanzia per i creditori.

 

L’atto di fusione deve essere iscritto nel Registro delle Imprese ove hanno la sede le società partecipanti e quella che ne risulta dalla fusione. E’ altresì opportuno procedere alla trascrizione dell’atto nelle Conservatorie ove sono ubicati gli immobili di titolarietà delle società interessate.

 

FUSIONE SEMPLIFICATA

 

1)      Incorporazione Società detenuta al 100% (art. 2505):

§  Progetto di fusione semplificato (senza indicazione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazioni ai soci e la data dalla quale parteciperanno agli utili)

§  Non necessità della relazione dell’organo amministrativo e degli esperti

§  Possibilità che la fusione sia deliberata dall’organo amministrativo (con possibilità di opposizione dei soci pari al 5% del capitale)

 

Tali semplificazioni sono state ritenute applicabili anche nella fusione cd. invertita (ossia quando si ha l’incorporazione della controllante nella controllata) e cd. a telescopio (ossia quando vi è un controllo di una società con una interposta società)

 

2)      Società detenuta al 90% (art. 2505 bis):

§  Non è necessaria la relazione degli esperti quando agli altri soci venga concesso il diritto di far acquistare le azioni/quote dalla incorporante.

§  Possibilità che la fusione sia deliberata dall’organo amministrativo quanto alla incorporante

 

3)      Fusione tra S.r.l. e/o Società di persone

§  Possibilità che vi partecipino anche società in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell’attivo;

§  Possibilità che il conguaglio in denaro per il rapporto di cambio superi il 10% del valore nominale

§  Possibilità di derogare alla relazione degli esperti con il consenso unanime

§  I termini per l’iscrizione, il deposito dei documenti al Registro imprese e presso la sede sociale sono ridotti a 15 g. (solvo sempre il d. di opposizione dei creditori).

 

SCISSIONE

La scissione è un procedimento inverso alla fusione, che il c.c. disciplina quasi in modo speculare rispetto alla Fusione.

 

Quindi, per i documenti occorrenti alla stipula, si rinvia a quanto detto per la trasformazione e la fusione. Per un approfondimento più particolareggiato sulla scissione, cliccare

 

 

"QUI : SCISSIONE"