MODIFICHE DI SOCIETA' DI PERSONE
1- Documenti personali e Codici fiscali di tutti i soci
2- Documenti della Società: Visura della Società, Codice fiscale e partita
I.V.A., Statuto aggiornato
Indicare modifiche che si intendono apportare
1) MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE
Indicare la nuova ragione sociale, che deve contenere necessariamente il nome e
cognome
- di almeno un socio, per le società in nome collettivo
o semplice
- di almeno un socio accomandatario, per le società in
accomandita semplice
La modifica può consistere anche nel cambiamento del nome del socio, cambiamento
che deve essere fatto se il socio esce dalla società o diventa accomandante.
Se la società è titolare di autoveicoli, indicarne la descrizione affinché sia
inserita nell'atto, ai fini delle formalità successive.
Se la società è titolare di immobili, occorre che i relativi estremi siano
indicati nell'atto, affinché ne sia effettuata la trascrizione e la voltura.
2) MODIFICA ALLA FORMA GIURIDICA (TRASFORMAZIONE)
Se una società in nome collettivo è trasformata in società in accomandita
semplice, indicare quali sono i soci accomandanti e quali gli accomandatari,
nonché le nuove norme sull'amministrazione.
Se una società in accomandita semplice si trasforma in società in nome
collettivo, indicare quali soci assumono l'amministrazione.
Se una società di persone si trasforma in una società di capitali (quindi s.r.l.
o s.p.a.), occorre fornire tutti i dati della nuova società, tenendo presente le
indicazioni contenute per la costituzione di una società di capitali; occorre la
perizia giurata. Si tenga presente che, se può rimanere invariato l'oggetto, la
sede e la durata, tutti gli altri patti devono essere modificati, per cui
occorre concordare lo statuto della nuova società.
Se la società è titolare di immobili o autoveicoli, occorre indicarli in atto,
per consentire il cambio di intestazione.
3) TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE
Indicare con precisione la nuova sede della società, riportando gli elementi
appresso richiesti:
Comune, Prov., Cap., Frazione o località, via o piazza, Nr., presso .
Indicare se la sede degli uffici direttivi, amministrativi e gestionali
dell'impresa è ubicata:
- allo stesso indirizzo della sede sociale
- ad un altro indirizzo (riportare tale indirizzo
con le stesse modalità della sede legale)
Indicare se l'attività, già denunziata presso la precedente sede sociale:
- è cessata completamente
- continua al vecchio indirizzo della sede sociale
Anche in caso di trasferimento di sede legale, se la società è titolare di
autoveicoli, occorre menzionarli in atto, per la pubblicità successiva.
Se la società è titolare di immobili e trasferisce la sede in altro Comune,
devono essere indicati in atto gli estremi degli immobili, ai fini della
trascrizione e voltura. La formalità non è richiesta se la società trasferisce
la sede nello stesso Comune.
4) MODIFICA DELLA DURATA
Indicare la nuova data di scadenza della società, che può essere successiva a
quella originaria (proroga della società) o precedente (anticipo della
scadenza).
E' anche possibile:
- convenire la proroga tacita, se questa non era
prevista (indicare la scadenza della proroga: di quinquennio in quinquennio, di
anno in anno ...)
- modificarne la durata originariamente pattuita
(convenire che la proroga sia annuale anziché quinquennale e viceversa)
- escludere la proroga tacita già pattuita
5) MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE
E' possibile modificare l'oggetto sociale. Le modifiche possono consistere:
- in una variazione dell'oggetto sociale, cioè
nella modifica di alcune delle attività svolte
- nell'ampliamento dell'oggetto sociale, cioè
nell'aggiunta di nuove attività
- nella riduzione dell'oggetto sociale, cioè
nella soppressione di alcune attività
- nella totale sostituzione dell'oggetto sociale
con un oggetto completamente nuovo
Indicare le modifiche o il nuovo testo dell'oggetto sociale, precisando che le
attività finanziarie non potranno mai costituire attività prevalente della
società né potranno mai essere esercitate nei confronti del pubblico, salvo che
la società abbia proprio tale oggetto, ma in tal caso occorre osservare tutte
gli adempimenti previsti per tali società.
6) MORTE, RECESSO, ESCLUSIONE DEL SOCIO
Anche questi fatti determinano una modifica della società.
In caso di morte è possibile:
- liquidare la quota del defunto agli eredi, che
non partecipano alla società
- ammettere in società gli eredi, o alcuni di
essi, in sostituzione del defunto
Produrre la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE, nella quale sia stata dichiarata la
quota del defunto e i DATI RELATIVI AGLI EREDI. Se viene liquidata la quota agli
eredi, indicare l'ammontare della somma liquidata e le modalità di pagamento,
nonché produrre per ciascun erede gli stessi dati indicati per i soci.
In caso di recesso (cioè, di uscita del socio, di propria iniziativa) o di
esclusione (cioè, di "espulsione" del socio) occorre un apposito atto in cui si
formalizza l'uscita del socio. Indicare l'ammontare della somma liquidata al
socio uscente e le modalità di pagamento
7) MODIFICA DI ACCOMANDANTI E ACCOMANDATARI
Nelle società in accomandita semplice, è possibile che gli accomandanti
diventino accomandatari e viceversa. Indicare le modifiche, tenendo presente che
l'amministrazione spetta agli accomandatari
8) VARIAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONFERIMENTI
E' possibile variare l'ammontare dei conferimenti, mediante aumento o riduzione
del capitale.
Se l'aumento è effettuato mediante nuovi conferimenti dei soci, indicare
l'ammontare dei conferimenti di ciascun socio, tenendo presente che i
conferimenti non devono essere proporzionali al valore delle quote, ma possono
essere effettuati anche in misura diversa e possono essere effettuati solamente
da alcuni soci.
Se l'aumento è effettuato con conferimento da parte di terzi, questi, in tal
modo, entrano in società.
Per ciascun socio, indicare, inoltre, se i conferimenti
- sono liberati in denaro
- sono liberati in natura
In tal caso, se si tratta di conferimento di immobili, produrre gli stessi
documenti richiesti per la vendita di un immobile; se si tratta di conferimento
di azienda, produrre i documenti richiesti per la cessione di azienda
La riduzione può essere fatta a seguito di perdite o mediante assegnazione di
beni ai soci. In questo caso indicare per ciascun socio, se la restituzione
è fatta in denaro
è fatta con assegnazione di beni in natura. In caso di assegnazione
di immobili, produrre i documenti richiesti per la vendita di un immobile; in
caso di assegnazione dell'azienda sociale o di un ramo d'azienda, produrre i
documenti richiesti per la cessione di azienda .
9) MODIFICA DEI SOCI AMMINISTRATORI
In ogni tempo è possibile modificare le persone degli amministratori,
attribuendo l'amministrazione:
- ad un solo socio, mentre prima essa
spettava a più soci
- a tutti i soci, mentre prima essa spettava
ad alcuni di essi
- ad alcuni dei soci (specificare quali)
- ad altri soci, in sostituzione di quelli
che amministravano prima
- Indicare i nuovi soci amministratori.
10) MODIFICA DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Quando vi sono più soci amministratori, è possibile modificare le modalità di
amministrazione, attribuendola:
- con firma disgiunta per tutti gli atti
(cioè ognuno può compiere tutti gli atti), mentre in precedenza essa spettava
congiuntamente o a maggioranza
- con firma congiunta per tutti gli atti
(cioè occorre la firma di tutti i soci per tutti gli atti), mentre in precedenza
essa spettava disgiuntamente
- con firma disgiunta per gli atti di
ordinaria amministrazione e congiunta per quelli di straordinaria
amministrazione, mentre prima essa era congiunta o disgiunta per tutti gli atti
- con firma disgiunta per tutti gli atti e
congiunta per determinati atti (indicare quali, ad esempio, quelli che superano
un certo importo ...)
- Indicare i nuovi poteri di amministrazione e rappresentanza.
11) MODIFICA DEI PATTI SULLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
E' possibile modificare i patti relativi alla ripartizione degli utili
- prevedendo una ripartizione non proporzionale
alle quote di partecipazione
- modificando una precedente ripartizione
non proporzionale e ritornando al criterio legale della partecipazione agli
utili e alle perdite in proporzione alle quote di partecipazione
- prevedendo una ripartizione degli utili
diversa da quella delle perdite
In caso di scioglimento della società consultare la pagina DOCUMENTI PER LO
SCIOGLIMENTO.