Le sottoscrizioni finali

1.      Le Sottoscrizioni in generale

2.      Impossibilità a sottoscrivere

3.       La grave difficoltà a sottoscrivere

4.      Sottoscrizioni di soggetti con nomi di alfabeto non latini

 

1.  Le sottoscrizioni in generale

L’art. 51 n. 10 LN prescrive che l’atto notarile deve contenere, a pena di nullità, le sottoscrizioni con il nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni e del notaio.

Se alcune di esse non sanno o non possono sottoscrivere, il notaio deve dichiarare la causa che glielo impedisce e deve fare menzione di questa dichiarazione.

L’omissione od abbreviazione di un nome costituiscono violazione della legge e comportano secondo alcuni la nullità mentre secondo altri autori la semplice irregolarità. Unica eccezione può considerarsi la sottoscrizione del testatore nel suo testamento ove è possibile che sottoscrivi con il nome che  usualmente ha utilizzato in vita seppure sia diverso dal nome anagrafico (cd. pseudonimo) purchè individui con certezza assoluta il soggetto. Parte della giurisprudenza ritiene anche in tale ipotesi necessario l’utilizzo del cognome.

La sottoscrizione (o firma) deve essere chiara e leggibile così da essere facilmente riconducibile alle parti costituite in atto.

Si ritiene che fino al momento della sottoscrizione del Notaio il procedimento di formazione dell’atto notarile non è concluso e l’atto può essere pertanto sempre ritirato per iniziativa dello stesso notaio che adduca un motivo legittimo o dalle parti, unilateralmente o di comune accordo a secondo se abbiano o meno già sottoscritto. Per la revoca dell’incarico dato al Notaio non occorre alcuna specifica documentazione.

Secondo autorevole dottrina vi è un preciso ordine nell’apposizione delle firme, che rispecchia la logica delle funzioni di ciascuna parte. Dovrà quindi seguirsi l’ordine previsto dall’art. 51 n. 10 e quindi mentre i primi a sottoscrivere saranno le parti, gli ultimi saranno i testimoni, che devono dare fede a quanto svolto fino a quel momento ed infine il notaio.

Qualora il Notaio riscontri (prima della propria sottoscrizione e quindi della chiusura dell’atto) che una firma apposta è incompleta o non completamente leggibile, sarà sufficiente far ripetere la firma al medesimo soggetto immediatamente sotto.

 

2. Impossibilità a sottoscrivere

Le sottoscrizioni perfezionano l’atto così che, una volta apposte, l’atto diventa immodificabile se non a mezzo di un nuovo atto (di rettifica).

Se una parte si rifiuta di sottoscrivere il documento l’atto non può perfezionarsi ed il notaio non potrà apporre la propria sottoscrizione per perfezionare l’atto.

Se invece una parte non può o non sa sottoscrivere (è impossibilitato) il notaio dovrà fare menzione sia di questa circostanza sia della causa che impedisce la sottoscrizione.

E’ necessario che tale causa esista in concreto: se infatti un soggetto è analfabeta ma ha imparato unicamente ad apporre la propria firma (ad es. anche solo in stampatello), dovrà sottoscrivere l’atto a pena di nullità. Il “non saper scrivere” non equivale infatti al non saper sottoscrivere.

Tutte le volte invece che un soggetto sa sottoscrivere ma può farlo solo con difficoltà o con grafia diversa da quella usuale (ad es. perché ingessato in alcune parti), dovrà ugualmente firmare ma sarà opportuno (anche se non obbligatoria) una apposita dichiarazione del notaio che giustifichi la diversa grafia.

Nella ipotesi di incapacità parziale a sottoscrivere (ad es. soggetto che sa firmare solo con il proprio nome) si ritiene che debba comunque firmare ma il notaio sarà tenuto a fare la relativa menzione del perché la sottoscrizione è incompleta.

Non sono sufficienti ad escludere la nullità in esame dichiarazioni generiche circa la causa impeditiva (ad es. .. per infermità) ma bisogna sempre specificare nel dettaglio la causa (ad es. perché ingessato al braccio).

Si sottolinea infine come secondo la giurisprudenza la falsità della dichiarazione della parte di non poter/sapere sottoscrivere rende nullo l’atto per mancanza di volontà di negoziare (m in tale ipotesi nessuna responsabilità potrà essere ascritta al notaio).

Si ritiene che la menzione in oggetto possa essere contenuta in qualsiasi parte dell’atto, anche nella chiusa. D’altra parte risulta opportuno per una maggiore chiarezza rinviare nella chiusa a tale menzione qualora fosse collocata in un posto diverso (ad es. nella costituzione della parte).

Giurisprudenza e dottrina ritengono che la cecità non è causa sufficiente per non sottoscrivere l’atto: dovrà quindi essere precisato una altro (aggiuntivo) motivo per cui la parte non può sottoscrivere. Discorso diverso è se il cieco non sa sottoscrivere: in tale ipotesi la cecità può essere causa del non saper sottoscrivere purchè ne sia la causa effettiva.

Inoltre sul punto merita attenzione la previsione della L. 18/75 che all’art.4 permette l’apposizione di un croce-segno sull’atto notarile (ed è l’unica ipotesi) al posto della sottoscrizione quando il cieco non è in grado di apporre la propria firma. Questa infatti è l’unica ipotesi in cui è prevista la possibilità di apporre un croce-segno in un atto notarile poiché in tutte le altre circostanze una siffatta eventualità (croce-segno) equivarrebbe a non saper sottoscrivere. Il crocesegno infatti mai potrebbe avere i requisiti per una valida sottoscrizione.

 

3. La grave difficoltà a sottoscrivere

Abbiamo visto come ogniqualvolta un soggetto può sottoscrivere con difficoltà, deve farlo, ma risulta opportuno precisare i motivi per cui la grafia potrebbe essere difforme da quella usuale.

Tuttavia, con riferimento al testamento pubblico, l’art. 603 c.c prevede che “se il testatore non può sottoscrivere o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiarare la causa ed il notaio farne menzione”.

A tale proposito si sono distinte due tesi:

1)      La grave difficoltà non esime la parte dalla sottoscrizione e tale menzione è imposta solo per giustificare la diversa grafia con cui il soggetto sottoscrive (e quindi, sostanzialmente una situazione analoga a quanto previsto per gli atti inter vivos);

2)      Nel testamento la grave difficoltà è sostanzialmente equiparata alla impossibilità e quindi esime la parte dal sottoscrivere (è quindi una causa impeditiva).

Seguendo un atteggiamento prudenziale, in quanto una eventuale mancanza comporterebbe la nullità dell’atto, è preferibile – quando possibile – seguire la prima tesi e far sempre sottoscrivere la parte.

 

4.  Sottoscrizioni di soggetti con nomi di alfabeto non latini

Quando si costituisce un soggetto il cui nome/cognome abbia caratteri di alfabeti non latini (arabo, cinese, ecc.) si pone il problema della modalità della loro sottoscrizione.

Si ritiene che una sottoscrizione con i soli caratteri originali (es. cinese) non sia leggibile ai sensi della legge italiana e quindi equivalga ad una non sottoscrizione.

Per ovviare a tale problematica, qualora l’atto sia stipulato con l’ausilio di un interprete (perché una parte non conosce l’italiano) è opportuno fare menzione che la parte non sa sottoscrivere non caratteri latini, far firmare la parte secondo l’alfabeto di appartenenza e far asseverare al traduttore che i caratteri apposti corrispondono al nome/cognome della parte costituita.

Se invece le parti conosco l’italiano e quindi non è necessaria la presenza di un interprete,  sono possibili due strade alternative:

1)      Far dichiarare alla parte di “non saper sottoscrivere in italiano”, menzionare la causa e non far sottoscrivere il soggetti;

2)      Far sottoscrivere il soggetto nel suo alfabeto originario ma fargli rendere apposita dichiarazione, eventualmente in via sostitutiva di notorietà, che i caratteri apposti corrispondono al suo nome e cognome. In alternativa far intervenire a tali fini un interprete (seppure non sia strettamente necessario).

 

(schema tratto dal libro di L. Genghini "La forma degli atti notarili")

[ HOME ]