Le
sottoscrizioni finali
1.
Le Sottoscrizioni in generale
2.
Impossibilità a sottoscrivere
3.
La
grave difficoltà a sottoscrivere
4.
Sottoscrizioni di soggetti con nomi di
alfabeto non latini
1.
Le sottoscrizioni in generale
L’art. 51 n. 10 LN prescrive che l’atto
notarile deve contenere, a pena di nullità, le sottoscrizioni con il nome,
cognome delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni e del
notaio.
Se alcune di esse non sanno o non possono
sottoscrivere, il notaio deve dichiarare la causa che glielo impedisce e deve
fare menzione di questa dichiarazione.
L’omissione od abbreviazione di un nome
costituiscono violazione della legge e comportano secondo alcuni la nullità
mentre secondo altri autori la semplice irregolarità. Unica eccezione può
considerarsi la sottoscrizione del testatore nel suo testamento ove è possibile
che sottoscrivi con il nome che usualmente
ha utilizzato in vita seppure sia diverso dal nome anagrafico (cd. pseudonimo)
purchè individui con certezza assoluta il soggetto. Parte della giurisprudenza
ritiene anche in tale ipotesi necessario l’utilizzo del cognome.
La sottoscrizione (o firma) deve essere
chiara e leggibile così da essere facilmente riconducibile alle parti costituite
in atto.
Si ritiene che fino al momento della
sottoscrizione del Notaio il procedimento di formazione dell’atto notarile non è
concluso e l’atto può essere pertanto sempre ritirato per iniziativa dello
stesso notaio che adduca un motivo legittimo o dalle parti, unilateralmente o di
comune accordo a secondo se abbiano o meno già sottoscritto. Per la revoca
dell’incarico dato al Notaio non occorre alcuna specifica documentazione.
Secondo autorevole dottrina vi è un preciso
ordine nell’apposizione delle firme, che rispecchia la logica delle funzioni di
ciascuna parte. Dovrà quindi seguirsi l’ordine previsto dall’art. 51 n. 10 e
quindi mentre i primi a sottoscrivere saranno le parti, gli ultimi saranno i
testimoni, che devono dare fede a quanto svolto fino a quel momento ed infine il
notaio.
Qualora il Notaio riscontri (prima della
propria sottoscrizione e quindi della chiusura dell’atto) che una firma apposta
è incompleta o non completamente leggibile, sarà sufficiente far ripetere la
firma al medesimo soggetto immediatamente sotto.
2.
Impossibilità a sottoscrivere
Le sottoscrizioni perfezionano l’atto così
che, una volta apposte, l’atto diventa immodificabile se non a mezzo di un nuovo
atto (di rettifica).
Se una parte
si rifiuta di sottoscrivere il
documento l’atto non può perfezionarsi ed il notaio non potrà apporre la propria
sottoscrizione per perfezionare l’atto.
Se invece una parte
non può o non sa sottoscrivere (è
impossibilitato) il notaio dovrà fare menzione sia di questa circostanza sia
della causa che impedisce la sottoscrizione.
E’ necessario che tale causa esista in
concreto: se infatti un soggetto è analfabeta ma ha imparato unicamente ad
apporre la propria firma (ad es. anche solo in stampatello), dovrà sottoscrivere
l’atto a pena di nullità. Il “non saper scrivere” non equivale infatti al non
saper sottoscrivere.
Tutte le volte invece che un soggetto sa
sottoscrivere ma può farlo solo con difficoltà o con grafia diversa da quella
usuale (ad es. perché ingessato in alcune parti), dovrà ugualmente firmare ma
sarà opportuno (anche se non obbligatoria) una apposita dichiarazione del notaio
che giustifichi la diversa grafia.
Nella ipotesi di incapacità parziale a
sottoscrivere (ad es. soggetto che sa firmare solo con il proprio nome) si
ritiene che debba comunque firmare ma il notaio sarà tenuto a fare la relativa
menzione del perché la sottoscrizione è incompleta.
Non sono sufficienti ad escludere la nullità
in esame dichiarazioni generiche circa la causa impeditiva (ad es. .. per
infermità) ma bisogna sempre specificare nel dettaglio la causa (ad es. perché
ingessato al braccio).
Si sottolinea infine come secondo la
giurisprudenza la falsità della dichiarazione della parte di non poter/sapere
sottoscrivere rende nullo l’atto per mancanza di volontà di negoziare (m in tale
ipotesi nessuna responsabilità potrà essere ascritta al notaio).
Si ritiene che la menzione in oggetto possa
essere contenuta in qualsiasi parte dell’atto, anche nella chiusa. D’altra parte
risulta opportuno per una maggiore chiarezza rinviare nella chiusa a tale
menzione qualora fosse collocata in un posto diverso (ad es. nella costituzione
della parte).
Giurisprudenza e dottrina ritengono che la
cecità non è causa sufficiente per non sottoscrivere l’atto: dovrà quindi essere
precisato una altro (aggiuntivo) motivo per cui la parte non può sottoscrivere.
Discorso diverso è se il cieco non sa sottoscrivere: in tale ipotesi la cecità
può essere causa del non saper sottoscrivere purchè ne sia la causa effettiva.
Inoltre sul punto merita attenzione la
previsione della L. 18/75 che all’art.4 permette l’apposizione di un croce-segno
sull’atto notarile (ed è l’unica ipotesi) al posto della sottoscrizione quando
il cieco non è in grado di apporre la propria firma. Questa infatti è l’unica
ipotesi in cui è prevista la possibilità di apporre un croce-segno in un atto
notarile poiché in tutte le altre circostanze una siffatta eventualità
(croce-segno) equivarrebbe a non saper sottoscrivere. Il crocesegno infatti mai
potrebbe avere i requisiti per una valida sottoscrizione.
3.
La grave difficoltà a sottoscrivere
Abbiamo visto come ogniqualvolta un soggetto
può sottoscrivere con difficoltà, deve farlo, ma risulta opportuno precisare i
motivi per cui la grafia potrebbe essere difforme da quella usuale.
Tuttavia, con riferimento al testamento
pubblico, l’art. 603 c.c prevede che “se il testatore non può sottoscrivere o
può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiarare la causa ed il notaio farne
menzione”.
A tale proposito si sono distinte due tesi:
1)
La grave
difficoltà non esime la parte dalla sottoscrizione e tale menzione è imposta
solo per giustificare la diversa grafia con cui il soggetto sottoscrive (e
quindi, sostanzialmente una situazione analoga a quanto previsto per gli atti
inter vivos);
2)
Nel
testamento la grave difficoltà è sostanzialmente equiparata alla impossibilità e
quindi esime la parte dal sottoscrivere (è quindi una causa impeditiva).
Seguendo un atteggiamento prudenziale, in
quanto una eventuale mancanza comporterebbe la nullità dell’atto, è preferibile
– quando possibile – seguire la prima tesi e far sempre sottoscrivere la parte.
4.
Sottoscrizioni di soggetti con nomi di
alfabeto non latini
Quando si costituisce un soggetto il cui
nome/cognome abbia caratteri di alfabeti non latini (arabo, cinese, ecc.) si
pone il problema della modalità della loro sottoscrizione.
Si ritiene che una sottoscrizione con i soli
caratteri originali (es. cinese) non sia leggibile ai sensi della legge italiana
e quindi equivalga ad una non sottoscrizione.
Per ovviare a tale problematica, qualora
l’atto sia stipulato con l’ausilio di un interprete (perché una parte non
conosce l’italiano) è opportuno fare menzione che la parte non sa sottoscrivere
non caratteri latini, far firmare la parte secondo l’alfabeto di appartenenza e
far asseverare al traduttore che i caratteri apposti corrispondono al
nome/cognome della parte costituita.
Se invece le parti conosco l’italiano e
quindi non è necessaria la presenza di un interprete,
sono possibili due strade alternative:
1)
Far
dichiarare alla parte di “non saper sottoscrivere in italiano”, menzionare la
causa e non far sottoscrivere il soggetti;
2)
Far
sottoscrivere il soggetto nel suo alfabeto originario ma fargli rendere apposita
dichiarazione, eventualmente in via sostitutiva di notorietà, che i caratteri
apposti corrispondono al suo nome e cognome. In alternativa far intervenire a
tali fini un interprete (seppure non sia strettamente necessario).