L’accertamento dell’identità personale delle parti ed i Fidefacienti
L’art. 51 c.2 n.4 L.N. prescrive che il
notaio deve essere certo dell’identità delle parti costituite in atto e di ciò
deve farne menzione.
Il notaio deve perciò essere certo che le
parti che costituisce in atto siano veramente chi dichiarano di essere e può
conseguire tale certezza anche senza una pregressa conoscenza delle stesse
mediante le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale.
Dalla certezza dell’identità delle parti
deve essere tenuta distinta l’indicazione erronea o falsa delle proprie
generalità che comporta esclusivamente delle sanzioni a carico del Notaio
(nonché l’obbligo di rettifica) ma non la nullità dell’atto.
Si ritiene che l’idoneità dell’accertamento
mediante indagini diligenti ed accurate, anche nel corso dello svolgimento
dell’atto, debba essere valutata in astratto ed a priori e corrisponde ad un
giudizio di convincimento, uno stato soggettivo del notaio derivante da elementi
precisi, concordanti ed univoci.
La giurisprudenza ritiene che non sia
sufficiente il solo documento d’identità a raggiungere tale convincimento: i
documenti di riconoscimento infatti possono valere solo come strumento
suppletivo ed integrativo nel fondare la certezza in quanto forniscono
indicazioni solo per l’identificazione del soggetto (attività diversa da quanto
chiesto dall’art. 49 LN) e sono facilmente falsificabili. Tale indagine deve
quindi essere sempre accompagnata da altre diligenti indagini con diversi
criteri e mezzi. D’altro canto non si pretende che la certezza corrisponda ad
effettiva identità ma è sufficiente la plausibilità del meccanismo posto in
essere.
La Legge Notarile (art. 49 e 51) prescrive
infine che oggetto della certezza dell’identità siano solo le parti dell’atto e
non gli altri comparenti (testimoni, interpreti, …); è tuttavia opportuno che il
notaio accerti con il medesimo rigore l’identità anche di tutti i comparenti.
Se il Notaio non raggiunge la certezza
dell’identità delle parti, può ricorrere ai cd. fidefacienti, ossia persone
conosciute dal Notaio che garantiscono l’identità personale delle parti in
questione. I fidefacienti debbono quindi conoscere (o avere la certezza
dell’identità) le parti ed essere conosciuti dal Notaio. I fidefacienti devono
avere tutti i requisiti prescritti dalla L.N. per i testimoni (maggiorenni,
cittadini italiani o eq., capaci d’agire e non interessati all’atto o parenti
delle parti o del notaio stesso) ed all’uopo possono anche essere costituiti
come testimoni stessi. A differenza dei testimoni i fidefacienti possono anche
non sapere/potere sottoscrivere.
Mentre inoltre i testimoni devono essere
presenti per tutto lo svolgimento dell’atto, i fidefacienti possono anche
allontanarsi prima dopo aver svolto il proprio ruolo ossia, dopo aver dichiarato
(e sottoscritto) di avere la certezza della identità delle parti. In tal caso
debbono porre la propria firma dopo la dichiarazione ed il notaio deve fare
menzione del loro allontanamento (art. 51 n. 10).
Non è quindi necessario che il notaio dia
lettura dell’atto ai fidefacienti né che questi (se allontanatisi) firmino a
margine dei fogli intermedi; è tuttavia precluso al notaio apporre postille
sulla identità/generalità delle parti identificate dai fidefacienti dopo
l’allontanamento degli stessi.
L’idoneità o la mancanza di sottoscrizione
dei fidefacienti (in assenza della dichiarazione di non poter/sapere
sottoscrivere) comporta la nullità dell’atto.
(schema tratto dal libro di L. Gengini "La forma degli atti notarili")