L’accertamento dell’identità personale delle parti ed i Fidefacienti

L’art. 51 c.2 n.4 L.N. prescrive che il notaio deve essere certo dell’identità delle parti costituite in atto e di ciò deve farne menzione.

Il notaio deve perciò essere certo che le parti che costituisce in atto siano veramente chi dichiarano di essere e può conseguire tale certezza anche senza una pregressa conoscenza delle stesse mediante le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale.

Dalla certezza dell’identità delle parti deve essere tenuta distinta l’indicazione erronea o falsa delle proprie generalità che comporta esclusivamente delle sanzioni a carico del Notaio (nonché l’obbligo di rettifica) ma non la nullità dell’atto.

Si ritiene che l’idoneità dell’accertamento mediante indagini diligenti ed accurate, anche nel corso dello svolgimento dell’atto, debba essere valutata in astratto ed a priori e corrisponde ad un giudizio di convincimento, uno stato soggettivo del notaio derivante da elementi precisi, concordanti ed univoci.

La giurisprudenza ritiene che non sia sufficiente il solo documento d’identità a raggiungere tale convincimento: i documenti di riconoscimento infatti possono valere solo come strumento suppletivo ed integrativo nel fondare la certezza in quanto forniscono indicazioni solo per l’identificazione del soggetto (attività diversa da quanto chiesto dall’art. 49 LN) e sono facilmente falsificabili. Tale indagine deve quindi essere sempre accompagnata da altre diligenti indagini con diversi criteri e mezzi. D’altro canto non si pretende che la certezza corrisponda ad effettiva identità ma è sufficiente la plausibilità del meccanismo posto in essere.

La Legge Notarile (art. 49 e 51) prescrive infine che oggetto della certezza dell’identità siano solo le parti dell’atto e non gli altri comparenti (testimoni, interpreti, …); è tuttavia opportuno che il notaio accerti con il medesimo rigore l’identità anche di tutti i comparenti.

 

Se il Notaio non raggiunge la certezza dell’identità delle parti, può ricorrere ai cd. fidefacienti, ossia persone conosciute dal Notaio che garantiscono l’identità personale delle parti in questione. I fidefacienti debbono quindi conoscere (o avere la certezza dell’identità) le parti ed essere conosciuti dal Notaio. I fidefacienti devono avere tutti i requisiti prescritti dalla L.N. per i testimoni (maggiorenni, cittadini italiani o eq., capaci d’agire e non interessati all’atto o parenti delle parti o del notaio stesso) ed all’uopo possono anche essere costituiti come testimoni stessi. A differenza dei testimoni i fidefacienti possono anche non sapere/potere sottoscrivere.

Mentre inoltre i testimoni devono essere presenti per tutto lo svolgimento dell’atto, i fidefacienti possono anche allontanarsi prima dopo aver svolto il proprio ruolo ossia, dopo aver dichiarato (e sottoscritto) di avere la certezza della identità delle parti. In tal caso debbono porre la propria firma dopo la dichiarazione ed il notaio deve fare menzione del loro allontanamento (art. 51 n. 10).

Non è quindi necessario che il notaio dia lettura dell’atto ai fidefacienti né che questi (se allontanatisi) firmino a margine dei fogli intermedi; è tuttavia precluso al notaio apporre postille sulla identità/generalità delle parti identificate dai fidefacienti dopo l’allontanamento degli stessi.

L’idoneità o la mancanza di sottoscrizione dei fidefacienti (in assenza della dichiarazione di non poter/sapere sottoscrivere) comporta la nullità dell’atto.

 

(schema tratto dal libro di L. Gengini "La forma degli atti notarili")

 

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