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L’Atto pubblico notarile

 

Definizione e funzioni

L’atto pubblico notarile è definito dall’art. 2699 c.c. come “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.

Questa definizione dell’atto pubblico (art. 2699 c.c.) mette in risalto due elementi fondamentali:

1. La pubblica fede, che consiste nell’attitudine dell’atto pubblico a dare certezza ufficiale in merito a tutto quello che si è svolto innanzi al P.U.

2. La redazione da parte di un P.U. competente per territorio che ha avuto cura di redigerlo con le formalità necessarie;  normalmente il P.U. è identificato con il notaio.

 Il valore probatorio dell’atto pubblico è molto intenso, in quanto è considerato una prova legale e tale efficacia può essere messa in discussione solo attraverso un apposito procedimento: la querela di falso.

La forma dell’atto pubblico rileva per diversi effetti:

-         Per la validità dell’atto stesso: la forma pubblica può infatti essere richiesta dalla legge a pena di nullità del negozio (cd. Forma ad substantiam); in altre ipotesi può essere richiesta dalle parti ai sensi dell’art. 1352 c.c.

-         Per la prova del Negozio: ai sensi dell’art. 2725 c.c. :”quando secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto (cd. Forma ab probationem) la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dl n. 3 dell’art. 2724 c.c”.

Ai sensi dell’art. 2700 c.c l’atto pubblico “fa piena prova, fino a que4rela di falso, della provenienza del documento dal P.U. che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

Tale particolare forza probatoria non si estende alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti.

-         Costituisce titolo per la trascrizione: ai sensi dell’art. 2657 c.c. “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente”

-         Costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. (l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido e esigibile)

L’Atto pubblico come documento

L’atto pubblico notarile appartiene al più ampio genus dei documenti e, in quanto tale, è possibile distinguere il documento come :

-         entità materiale (involucro materiale: es. foglio di carta)

-         attività in esso rappresentata (ossia il contenuto giuridico).

A tal fine è possibile distinguere:

a)      Norme sulla formazione del documento: l’atto notarile è disciplinato da rigidi formalismi che trovano la loro fonte nel codice civile e nella legge notarile (tra cui di particolare importanza è l’art. 51);

b)     Norme sull’attività di documentazione, ossia tutte le attività che il notaio deve porre in essere per creare il documento (in primis art. 47 legge notarile) nonché, una volta formato il documento, tutte le attività relative alla sua conservazione e pubblicità (per poterlo rendere conoscibile e opponibile a tutti).

A tale riguardo, quale risultato della attività di documentazione, di particolare importanza è “la menzione” ossia l’attestazione da parte del notaio dell’avvenuto compimento di una determinata formalità.

Definizione di Atto pubblico in ambito europeo

In ambito europeo, la nozione comunitaria di atto pubblico è stata espressa per la prima volta in ambito europeo nel  regolamento CE 805/2000 che ha istituito il titolo esecutivo europeo.

Ai sensi del citato regolamento per atto pubblico si intende qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto e la l'autenticità della firma e il contenuto e sia stata attestata da un'autorità pubblica o da persona a ciò autorizzata.

Le condizioni necessarie per considerare tale un atto autentico sono state individuate dalla corte di giustizia europea in:

1-     l'autenticità dell'atto deve essere attestata da un'autorità pubblica;

2-     l'autenticità deve riguardare il contenuto dell'atto e non solo gli aspetti

3-     l'atto deve avere una efficacia particolare cosicché da permettere la registrazione di pubblici registri e l’esecutività immediata.

 

differenza tra atto pubblico e scrittura privata autenticata

L'atto pubblico è il documento, redatto dal notaio, che nasce ab origine come pubblico e tale caratteristica attiene ad ogni suo elemento od aspetto, mentre la scrittura autenticata è e rimane una scrittura tra privati con la caratteristica peculiare che il pubblico ufficiale ne  attesta e certifica la paternità delle sottoscrizioni  nonché la data di sottoscrizione.

L’atto pubblico è quindi l’atto redatto dal notaio il quale indaga la volontà delle parti e viene redatto solo dopo una intensa  opera di adeguamento tra la volontà delle parti e le norme del sistema giuridico: in esso viene attestato con fede privilegiata che due o più soggetti hanno stipulato quello specifico negozio, con tutti i patti e le clausole relative.

Nella scrittura privata invece la fede privilegiata copre esclusivamente l’autenticità  della firma nonché la provenienza della stessa da determinati ed individuati soggetto, nonché la data delle sottoscrizioni, senza poter in alcun modo inerire il contenuto delle dichiarazioni che sono state pattuite dai privati.

I Requisiti dell'Atto Notarile: Vedi  L'Art. 51 LN

(riassunto tratto dal libro di L. Genghini "La forma degli atti notarili") 

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Atti che il Notaio può rilasciare alle parti  in originale - Elenco indicativo

(che vengono tenuti solo a "Repertorio")

1- Protesti

2-     Procura speciale \ autorizzazione a singolo affare

3-     ricorsi di volontaria

4-     atti di notorietà

5-     copia o estratti di documenti esibiti

6-     vidimazioni di libri sociali

7-     asseverazioni di traduzioni o perizie con giuramento

8-     scritture private autenticate non soggette a formalità pubblicitarie

9-     autenticazione di titoli all'ordine, azioni, titoli di debito pubblico

(Sugli Atti da rilasciare in originale / Vidimazioni & Estratti: Bollo da 14.61)

 

Atti depositati che possono essere ritirati

(a seguito della redazione del verbale di restituzione)

1- deposito di documenti cartacei o non

2- testamento olografo o  segreto

3- Ritiro delle somme depositate fiduciariamente

 

Ipotesi in cui è necessaria la forma dell'atto pubblico (con/senza testimoni)

1-     Donazione (Testimoni)

2-     testamento pubblico (Testimoni) – compresa Revoca

3-     verbale di pubblicazione del testamento olografo / segreto (Testimoni)

4-     verbale di passaggio fra gli atti mortis causa a quelli Inter vivos Test. Pubblico (//)

5-     liquidazione dell'eredità beneficata

6-     convenzioni matrimoniali (Testimoni)

7-     riconoscimento di figlio naturale

8-     accettazione dell'eredità – 475

9-     il patto di famiglia (opportuno inserire i testimoni)

10- atto costitutivo di società per azioni

11- costituzione di impresa sociale – 155\ 2006

12- vincolo di destinazione ex 26405 ter

13- verbale di assemblea straordinaria di società di capitali

14- deferimento nell'operazione di assegnazione o attribuzione nella divisione

15- delega per operazioni di divisione giudiziale

16- apertura forzata in cassetta di sicurezza

17- Verbale rifiuto trascrizione (Testimoni)

18- Inventario di Tutela (Testimoni)

 

Ipotesi in cui è necessaria la forma della scrittura privata autenticata:

1-     IpotesiOgni atto soggetto a pubblicità immobiliare / ipoteca (es: Compravendita di immobili)

2-     ogni atto soggetto a iscrizione nel registro delle imprese

3-     concessione del diritto di superficie ex articolo 35 legge 865\ 71

4-     recesso dal patto di famiglia

5-     Atti in parti che non sanno leggere o scrivere (Testimoni)

6-     Atto con stranieri ex 55 LN (Testimoni)

Presenza dei Testimoni: Oltre alle ipotesi previste dalla legge, ogni volta che Notaio / Parte li richiede