Definizione e funzioni
L’atto pubblico notarile è definito dall’art. 2699 c.c. come “L'atto
pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo
dove l'atto è formato”.
Questa definizione
dell’atto pubblico (art. 2699 c.c.) mette in risalto due elementi fondamentali:
1. La pubblica fede,
che consiste nell’attitudine dell’atto pubblico a dare certezza ufficiale in
merito a tutto quello che si è svolto innanzi al P.U.
2. La redazione da
parte di un P.U. competente per territorio che ha avuto cura di redigerlo con le
formalità necessarie; normalmente il
P.U. è identificato con il notaio.
Il valore probatorio dell’atto pubblico è
molto intenso, in quanto è considerato una prova legale e tale efficacia può
essere messa in discussione solo attraverso un apposito procedimento: la querela
di falso.
La forma dell’atto pubblico rileva per diversi effetti:
-
Per la validità
dell’atto stesso: la forma pubblica può infatti essere richiesta dalla legge a
pena di nullità del negozio (cd. Forma ad substantiam); in altre ipotesi può
essere richiesta dalle parti ai sensi dell’art. 1352 c.c.
-
Per la prova del
Negozio: ai sensi dell’art. 2725 c.c. :”quando secondo la legge o la volontà
delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto (cd. Forma ab
probationem) la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dl n. 3
dell’art. 2724 c.c”.
Ai sensi dell’art. 2700 c.c l’atto pubblico “fa piena
prova, fino a que4rela di falso, della provenienza del documento dal P.U. che lo
ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Tale particolare forza probatoria non si estende alla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti.
-
Costituisce titolo
per la trascrizione: ai sensi dell’art. 2657 c.c. “la trascrizione non si può
eseguire se non in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata
autenticata o accertata giudizialmente”
-
Costituisce titolo
esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. (l’esecuzione forzata non può avere
luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido e
esigibile)
L’Atto pubblico come documento
L’atto pubblico notarile appartiene al più ampio genus dei documenti e, in
quanto tale, è possibile distinguere il documento come :
-
entità materiale
(involucro materiale: es. foglio di carta)
-
attività in esso
rappresentata (ossia il contenuto giuridico).
A
tal fine è possibile distinguere:
a)
Norme sulla
formazione del documento: l’atto notarile è disciplinato da rigidi formalismi
che trovano la loro fonte nel codice civile e nella legge notarile (tra cui di
particolare importanza è l’art. 51);
b)
Norme
sull’attività di documentazione, ossia tutte le attività che il notaio deve
porre in essere per creare il documento (in primis art. 47 legge notarile)
nonché, una volta formato il documento, tutte le attività relative alla sua
conservazione e pubblicità (per poterlo rendere conoscibile e opponibile a
tutti).
A
tale riguardo, quale risultato della attività di documentazione, di particolare
importanza è “la menzione” ossia l’attestazione da parte del notaio
dell’avvenuto compimento di una determinata formalità.
Definizione di Atto pubblico in ambito europeo
In ambito europeo, la nozione comunitaria di atto pubblico è stata espressa per
la prima volta in ambito europeo nel
regolamento CE 805/2000 che ha istituito il titolo esecutivo europeo.
Ai sensi del citato regolamento per atto pubblico si intende qualsiasi documento
che sia stato formalmente redatto o registrato come atto e la l'autenticità
della firma e il contenuto e sia stata attestata da un'autorità pubblica o da
persona a ciò autorizzata.
Le condizioni necessarie per
considerare tale un atto autentico sono state individuate dalla corte di
giustizia europea in:
1-
l'autenticità
dell'atto deve essere attestata da un'autorità pubblica;
2-
l'autenticità deve
riguardare il contenuto dell'atto e non solo gli aspetti
3-
l'atto deve avere
una efficacia particolare cosicché da permettere la registrazione di pubblici
registri e l’esecutività immediata.
differenza tra atto pubblico e scrittura
privata autenticata
L'atto pubblico è il documento, redatto dal notaio, che nasce
ab origine come pubblico e tale caratteristica attiene ad ogni suo
elemento od aspetto, mentre la scrittura autenticata è e rimane una scrittura
tra privati con la caratteristica peculiare che il pubblico ufficiale ne
attesta e certifica la paternità delle sottoscrizioni
nonché la data di sottoscrizione.
L’atto pubblico è quindi l’atto redatto dal notaio il quale indaga la volontà
delle parti e viene redatto solo dopo una intensa
opera di adeguamento tra la volontà delle parti e le norme del sistema
giuridico: in esso viene attestato con fede privilegiata che due o più soggetti
hanno stipulato quello specifico negozio, con tutti i patti e le clausole
relative.
Nella scrittura privata invece la fede privilegiata copre esclusivamente
l’autenticità della firma nonché la
provenienza della stessa da determinati ed individuati soggetto, nonché la data
delle sottoscrizioni, senza poter in alcun modo inerire il contenuto delle
dichiarazioni che sono state pattuite dai privati.
Atti
che il Notaio può
rilasciare alle parti
in originale
1- Protesti
2-
Procura speciale \ autorizzazione a singolo affare
3-
ricorsi di volontaria
4-
atti di notorietà
5-
copia o estratti di documenti esibiti
6-
vidimazioni di libri sociali
7-
asseverazioni di traduzioni o perizie con giuramento
8-
scritture private autenticate non soggette a formalità pubblicitarie
9-
autenticazione di titoli all'ordine, azioni, titoli di debito pubblico
(Sugli Atti
da rilasciare in originale / Vidimazioni & Estratti: Bollo da 14.61
Atti depositati che possono essere ritirati
(a seguito della redazione del verbale di restituzione
1-
deposito di documenti cartacei o non
2-
testamento olografo o segreto
Ipotesi in cui è necessaria la forma dell'atto pubblico (con/senza testimoni)
1-
Donazione (Testimoni)
2-
testamento pubblico (Testimoni) – compresa Revoca
3-
verbale di pubblicazione del testamento olografo / segreto (Testimoni)
4-
verbale di passaggio fra gli atti mortis causa a quelli Inter vivos Test.
Pubblico (//)
5-
liquidazione dell'eredità beneficata
6-
convenzioni matrimoniali (Testimoni)
7-
riconoscimento di figlio naturale
8-
accettazione dell'eredità – 475
9-
il patto di famiglia (opportuno inserire i testimoni)
10-
atto costitutivo di società per azioni
11-
costituzione di impresa sociale – 155\ 2006
12-
vincolo di destinazione ex 26405 ter
13-
verbale di assemblea straordinaria di società di capitali
14-
deferimento nell'operazione di assegnazione o attribuzione nella divisione
15-
delega per operazioni di divisione giudiziale
16-
apertura forzata in cassetta di sicurezza
17-
Verbale rifiuto trascrizione (Testimoni)
18-
Inventario di Tutela (Testimoni)
Ipotesi in cui è necessaria la forma della scrittura privata autenticata:
1-
Ogni atto soggetto a
pubblicità immobiliare / ipoteca
2-
ogni atto soggetto a iscrizione nel registro delle imprese
3-
concessione del diritto di superficie ex articolo 35 legge 865\ 71
4-
recesso dal patto di famiglia
5-
Atti in parti che non sanno leggere o scrivere (Testimoni)
6-
Atto con stranieri ex 55 LN (Testimoni)
Presenza dei Testimoni: Oltre alle ipotesi previste dalla legge, ogni volta che Notaio / Parte li richiede